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( votes)Art. 2, comma 6, allegato II.12 al Codice, cifra d’affari
Con tale parere veniva richiesto se il valore di 2,5 volte (cifra d’affari) vada parametrato alla sola categoria per la/la quale/i occorra una classifica VIII o all’importo totale a base di gara.
In base all’art. 2, comma 6, dell’Allegato II.12 al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici), il requisito della cifra d’affari richiesta (non inferiore a 2,5 volte l’importo), richiesto per gli appalti di importo superiore a 20.658.000 euro a chi possiede la classifica VIII, va inteso come 2,5 volte l’importo totale a base di gara, e non soltanto alla singola categoria per la quale è necessaria la classifica VIII. Ecco esplicati i punti fondamentali del quesito: La norma si applica quando l’appalto nel suo complesso supera la soglia di euro20.658.000. Parametro di calcolo: Il requisito si riferisce all’importo totale a base di gara e non alle sole categorie per le quali occorre una classifica VIII. L’operatore, pur possedendo la classifica VIII, deve aver realizzato nel quinquennio antecedente una cifra d’affari non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara. L’obiettivo è garantire che l’operatore economico possieda la capacità economica necessaria per l’esecuzione dell’intero appalto di rilevante importo, dato che la classifica VIII, pur coprendo la categoria, non esaurisce la necessità di dimostrare la solidità finanziaria su progetti di grandi dimensioni. Il TAR Puglia-Lecce, nella sentenza n. 386 del 2024, ha confermato che la cifra d’affari rappresenta un requisito aggiuntivo per le gare di rilevante importo, imponendo di considerare il valore complessivo dell’appalto, calcolato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando. Pertanto, la cifra d’affari è 2,5 volte l’importo a base di gara; se l’importo totale della gara supera i 20.658.000 euro, il concorrente deve dimostrare la cifra d’affari relativa a tale importo totale, indipendentemente dalla suddivisione in categorie.
