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Ritardata ultimazione lavori e riduzione della penale

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Con il parere n. 3430 del 13 maggio 2025 il Ministero infrastrutture e trasporti conferma che l’abrogazione dell’art. 145, comma 7, del DPR 207/2010 ha eliminato la possibilità per l’esecutore di richiedere, con un’istanza motivata, la riduzione della penale qualora risultasse manifestamente sproporzionata e che nel Codice sui contratti pubblici vigente, nell’art. 126, non è prevista l’ipotesi della disapplicazione, totale o parziale, delle penali, mentre l’art. 1384 del codice civile rappresenta una disposizione non sovrapponibile alla disciplina delle penali nel codice dei contratti pubblici, come anche evidenziato da ANAC.

Ciò premesso, il Ministero conclude il parere affermando che la stazione appaltante, se ciò non è contemplato dalla lex specialis, non può procedere alla riduzione della penale, in quanto ciò costituirebbe una disapplicazione di un atto amministrativo non ammessa dal nostro ordinamento.

Il Ministero aggiunge che qualora si volesse ricorrere a tale possibilità, sarebbe necessario un intervento in autotutela sui documenti di gara, disciplinando in modo specifico la possibilità di riduzione e le relative condizioni.

Da quanto innanzi si evince pertanto che il M.I.T. asserisce che è in qualche modo possibile far riferimento all’art. 1384 del Codice Civile (CC) per la disapplicazione delle penali per ritardata ultimazione dei lavori, anche se non più previsto specificamente nella nuova normativa per gli appalti pubblici. 

La penale, come stabilito dall’art. 1382 del Codice Civile, è legata all’inadempimento o al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione contrattuale, limitando il risarcimento del danno alla prestazione promessa, a meno che non sia previsto un danno ulteriore. Nel Codice appalti, invece, la penale è applicabile solo in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni. La “reductio ad aequitatem” civilistica consente al giudice di ridurre la penale, se eccessiva, non in base al danno effettivamente subito, ma in base all’interesse che il creditore aveva all’adempimento, valutato al momento della conclusione del contratto. Riassumendo quanto sopra: Art. 1382 Codice Civile: Questa norma stabilisce che la clausola penale ha l’effetto di limitare il risarcimento del danno alla prestazione promessa, a meno che non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore. Codice Appalti: Nel contesto degli appalti pubblici, la penale è applicabile solo in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, non in caso di inadempimento completo. Reductio ad aequitatem: Il giudice può ridurre la penale, ma non in base al danno effettivamente subito, ma in base all’interesse che il creditore aveva all’adempimento, valutato al momento della conclusione del contratto. Giurisprudenza: La giurisprudenza ha chiarito che il criterio per la riduzione della penale è l’interesse del creditore all’adempimento, non la valutazione del danno subito

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Redazione MediAppalti
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