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Le referenze bancarie costituiscono delle lettere di affidabilità con cui gli istituti di  credito attestano, genericamente, di intrattenere rapporti di affidamento bancario con l’impresa.

Si tratta, dunque, di  dichiarazioni di scienza che offrono alla Stazione appaltante un indizio della  solidità economica del concorrente.

Ai sensi dell’art. 41 comma 3 del D.Lgs n. 163/2006 “Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”.

I documenti fiscali non possano intendersi idonei al fine di dimostrare il requisito della capacità economica finanziaria, come succede per le due referenze bancarie richieste dal Codice dei Contratti, in quanto atti a individuare la capacità  tecnica dell’operatore economico ma soprattutto in quanto gli stessi debbono essere considerati quali meri indicatori di somme già impegnate e/o  spese e non più nella disponibilità dell’impresa, pertanto non rilevanti sotto il profilo delle risorse disponibili in capo all’operatore economico.

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Dott.ssa Liliana Simeone
Consulente in materia di appalti pubblici
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.