Questo articolo è valutato
( votes)Con Parere 2632/2024, il Ministero ha chiarito che l’articolo 18 deve essere interpretato alla luce dei principi sanciti all’interno del primo Libro del Codice dei contratti pubblici, ossia del principio del risultato e di quello della fiducia nell’azione della pubblica amministrazione. “in particolare dei principi del risultato (art. 1), espressione del principio del buon andamento dell’attività amministrativa, e della fiducia (art. 2), che valorizza l’iniziativa e l’autonomia decisionale dei funzionari pubblici. Sarà pertanto cura del Dirigente competente individuare la forma di stipulazione più idonea tra quelle elencate dall’art. 18, comma 1, del Codice dei contratti, rispetto all’oggetto dell’appalto e alle specifiche esigenze di regolamentazione del contratto sotto soglia da affidare. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante, in base al proprio ordinamento, predeterminare i criteri sulla cui base operare tale scelta”. Dunque, la stazione appaltante è libera di scegliere le modalità di conclusione del contratto, a seconda delle caratteristiche di quest’ultimo, del suo oggetto e delle specifiche esigenze emerse in seno alla procedura di affidamento. L’adozione di un regolamento interno – in cui siano specificati i criteri per la selezione della forma contrattuale più adeguata – rimane una mera facoltà, ma di fatto, sarà la stazione appaltante a selezionare la forma contrattuale più idonea tra quelle elencate al primo comma dell’articolo 18.
Questo articolo è valutato
( votes)Questo articolo è stato scritto da...
