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La problematica viene approfondita nella richiesta di parere Anac del 21/12/2011, da cui si evince che lo stesso Codice prevede, per gli appalti pubblici di servizi bancari e altri servizi finanziari, che il valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto corrisponde alla somma degli onorari, delle commissioni, degli interessi e delle altre forme di remunerazione.

Pertanto, se la cauzione provvisoria deve essere calcolata sul “prezzo base indicato nel bando”, non altrettanto agevolmente pare potersi ricavare che l’importo contrattuale di cui alla cauzione definitiva corrisponda alla medesima cifra, soprattutto negli appalti che hanno ad oggetto un servizio finanziario, nella specie di mutuo.

Lo stesso parere Anac ritiene, dunque, che la dizione “importo contrattuale” derivi semplicemente da un mancato adeguamento della disciplina dei lavori alla estensione, operata dal Codice dei contratti pubblici, ai servizi e alle forniture e non abbia tenuto presente le peculiarità dei servizi finanziari, confermando sicuramente  la richiesta di una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo del servizio, così come calcolato in via estimativa, secondo i parametri del Codice dei contratti pubblici.

In conclusione, nel caso in cui oggetto della gara di appalto sia un servizio bancario e finanziario e, nella specie un contratto di mutuo, appare ragionevole sostenere che l’importo della cauzione definitiva del Codice dei contratti pubblici debba essere commisurato al valore da assumere come base di calcolo del valore stimato dell’appalto, poiché l’espressione “importo contrattuale” sul quale deve essere calcolata la percentuale di garanzia definitiva, non fa riferimento all’oggetto della prestazione, bensì, più esattamente, all’oggetto del contratto, ossia al servizio di mutuo reso.

Il tutto si basa sulla distinzione tra oggetto del contratto e oggetto della prestazione, il primo coincide con l’importo del prestito, il secondo coincide con il costo, richiesto quale corrispettivo, che la stazione appaltante deve sostenere per avvalersi di un servizio finanziario.

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Redazione MediAppalti
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