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Il D.M. 30 gennaio 2015 disciplina il procedimento per il rilascio del DURC e, all’articolo 3, i presupposti in base ai quali la regolarità deve essere attestata. Lo stesso comma introduce la nozione di “scostamento non grave”, definendolo come una differenza tra somme dovute e versate pari o inferiore a 150 euro, comprendendo anche eventuali accessori di legge, stabilendo quindi, la soglia di tolleranza entro la quale il sistema informatico Durc On Line può attestare la regolarità della posizione contributiva.

Perplessità ha destato invece il riferimento agli accessori di legge, tanto da richiedere un chiarimento al Ministero del Lavoro che con parere del 13 ottobre 2025 n. 14751, ha stabilito come il concetto di “regolarità contributiva” non possa prescindere dal pagamento integrale sia dei contributi sia delle relative sanzioni e interessi correlate, da comprendersi nella soglia individuata dal D.M.

Contrariamente a quanto disposto dal Ministero del Lavoro, la Corte di Cassazione con ordinanza n. 8132 del 1.4.2026, ha espresso invece un orientamento opposto, non ritenendo utile comprendere anche le sanzioni nel concetto di soglia tollerabile in quanto contrario alla finalità della norma che nella definizione di scostamento tra quanto dovuto e quanto versato non può tener conto già in predetta sede delle eventuali sanzioni aventi natura differente e non assimilabile al debito originario.

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