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Nell’individuare il CCNL applicabile al personale impiegato nell’appalto, la Stazione appaltante è tenuta a seguire la metodologia descritta all’art 2 dell’allegato I.01 del Codice, verificando, in particolare, la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto con le prestazioni dedotte nell’appalto o nella concessione, e la maggiore rappresentatività comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

La corretta  individuazione, nel  bando  di  gara, del  contratto  collettivo applicabile, stante l’obbligo per l’operatore economico che adotti un diverso CCNL di dimostrare l’equivalenza delle tutele, risponde alla finalità di garantire che al personale impiegato nell’appalto siano riconosciute le giuste tutele economiche e normative, e che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente  eseguite  attraverso una vincolante connessione  funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati.

Ne consegue che l’indicazione in atti di un CCNL che si ponga in contrasto con le previsioni dell’art. 11 e dell’art. 2 dell’Allegato I.01 del Codice è causa dell’annullamento della procedura di gara (Cfr. Delibera ANAC n. 75 del 03/03/2025).

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Redazione MediAppalti
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