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( votes)Nel quadro del d.lgs. 36/2023, come modificato dal d.l. 57/2023, la regola chiave è che le stazioni appaltanti devono prevedere nei bandi, avvisi e inviti un maggior punteggio per le imprese che dimostrano politiche di parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all’articolo 46 -bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.
Con il parere di precontenzioso n. 145 del 09.04.2025, ANAC ha chiarito che la parità di genere non rappresenta una clausola opzionale, ma un criterio legale cogente, da rispettare in ogni fase della procedura di gara.
Il TAR Roma, con sentenza n. 4399 del 09.03.2026, nel ricordare preliminarmente che la revoca della gara è espressione del potere di autotutela della P.A. e, quindi, come tale è caratterizzata da ampia discrezionalità, sindacabile solo per illogicità e manifesta irragionevolezza, non ravvisa il carattere irragionevole o manifestamente illogico del provvedimento adottato in autotutela dalla Stazione Appaltante di revoca dell’intera gara, atteso che l’annullamento della procedura si è fondato su rilievi relativi alla corretta valorizzazione di criteri premiali, con particolare riferimento alla mancata applicazione dell’art. 108, comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 il quale prevede un obbligo di inserire nella lex specialis le clausole premiali per la promozione della parità di genere.
