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( votes)Il MIT con parere n. 3869 del 2025 ha precisato che “la stazione appaltante che svolge procedure di gara in delega e per conto di altre stazioni appaltanti, in applicazione dell’articolo 62, comma 13, del Codice deve, nominare un proprio RUP che assume i compiti specifici relativi alla frazione di attività oggetto di delega, il quale dovrà coordinarsi con il responsabile del procedimento dell’ente delegante nominato per le attività di competenza di tale ultimo ente”. L’ANAC, di recente con faq A7 ha sottolineato come “il soggetto qualificato deve condurre l’intero procedimento di gara (art. 62 co. 5, 6 e 7, nonché art. 1 co.2 Allegato II.4 d.lgs. 36/2023) e quindi adottare tutti i relativi provvedimenti ed assumerne la relativa responsabilità (art. 62 co. 13 d.lgs. 36/2023). Ne consegue che, gli atti e provvedimenti fondamentali e caratterizzanti il procedimento di gara devono essere adottati dal soggetto qualificato”.
