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( votes)Il principio di rotazione non si applica alle procedure aperte o, per le negoziate ex art. 50, comma 1, lett. c), d), e), quando l’indagine di mercato sia senza limiti al numero di operatori da invitare. Ma questa esclusione riguarda la procedura concorrenziale/aperta e non trasforma automaticamente il successivo affidamento diretto allo stesso uscente in scelta libera da motivazione. Pertanto, è possibile affidare allo stesso operatore solo se ricorre una delle seguenti condizioni di sicurezza:
- importo inferiore a 5.000 euro, per cui è ammessa la deroga alla rotazione;
- prestazione realmente diversa, nonostante il CPV;
- diversa fascia economica, ma solo se la stazione appaltante ha previamente regolamentato le fasce ex art. 49, comma 3;
- deroga motivata ex art. 49, comma 4, con riferimento a struttura del mercato, effettiva assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto e convenienza/adeguatezza dell’offerta. ANAC evidenzia la necessità della contemporanea sussistenza di questi presupposti.
