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Siamo in piena Kermesse Sanremese. Dobbiamo ammetterlo, tutti lì, nei giorni precedenti a parlarne male e a giurare e spergiurare: “no guarda, a costo di restare in ufficio, ma io Sanremo non lo vedo. E’ una trasmissione vecchia, ormai superata”.

            Ma poi ecco che arriva la prima giornata della fatidica settimana Sanremese, tutti lì piantati sul divano, e il giorno dopo di corsa in ufficio, non vediamo l’ora della pausa caffè per discutere con colleghi e colleghe del cambio vestiti della Raffaele, delle gambe della Tatangelo o della pettinatura della Bertè, per poi assurgere a grandi critici musicali e dire la nostra sul testo di Silvestri o sull’arrangiamento di Irama.

            Ma sul più bello ecco giungere il collega stacanovista, il dipendente modello, quello per intenderci che anche nella pausa caffè continua a leggere la Gazzetta Ufficiale e non già quella dello Sport. “Avete letto”, urla il perfettino, “avete letto dell’ultima novità in materia di trasparenza” ….. e lo spettacolo finisce qui, si spengono i riflettori sulla Kermesse Sanremese e si torna alla cruda realtà quotidiana.

            Ci ritroviamo in ufficio, ancora una volta, a parlare di Trasparenza, di Semplificazione, di Pubblicazioni obbligatorie, controlli, già sapendo che dietro tutto questo si nasconde un nuovo e ulteriore adempimento da porre in essere.

            La notizia non è proprio di quelle fresche, infatti, la normativa di riferimento risale già ad un paio di anni fa. Dobbiamo tornare indietro al 29 agosto 2017, data di entrata in vigore della Legge annuale per il mercato e la concorrenza. Trattasi della Legge 4 agosto 2017 n. 124 (pubblicata in GU n.189 del 14-8-2017).

            Tra i tanti comma dell’unico articolo, ai comma da 125 a 129, per la precisione, si prevede un nuovo obbligo di pubblicazione in “Amministrazione Trasparente”, che sicuramente ai più sarebbe passato inosservato, se non fosse stato per il nostro zelante collega, che ci ha riportato alla mente questo adempimento da porre in essere, per la prima volta, entro il prossimo 28 febbraio e da ripetere, poi, ogni anno entro la stessa scadenza.

            Riportiamo di seguito un estratto della legge, in modo da capire meglio chi deve adempiere e cosa fare.

1. La norma

… …

125. A decorrere dall’anno 2018, i soggetti di cui all’articolo  13 della legge 8 luglio 1986, n.  349,  e  successive  modificazioni,  i soggetti di cui  all’articolo  137  del  codice  di  cui  al  decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,  nonché  le  associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti  economici  con  le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all’articolo  2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle  che emettono  azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti  nell’anno precedente. (Le cooperative sociali sono altresì tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale). Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. L’inosservanza di tale obbligo comporta la  restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente.

Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel  caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, di cui all’articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

126. A decorrere dall’anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o  indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L’inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate.

127. Al fine di evitare l’accumulo di informazioni non rilevanti, l’obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l’importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei  vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato. testo. corpo del testo. corpo del testo corpo del testo. corpo del testo. corpo del testo. corpo del testo. corpo del testo.

128. All’articolo 26, comma 2, del  decreto legislativo  14  marzo 2013, n. 33, e’ aggiunto, in  fine, il seguente  periodo:  «Ove  i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla stessa persona fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche, vengono altresì pubblicati i dati consolidati di gruppo».

129. All’attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125  a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa’  di cui ai predetti commi provvedono nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica…”….

La norma con tutti i suoi richiami normativi non è chiarissima, ed ecco soccorrerci il Ministero con una propria circolare interpretativa della norma.

2. La Circolare n. 2 del 11/01/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La circolare ministeriale avente ad oggetto la “Legge 4 agosto 2017, n. 124 – articolo 1, commi 125-129. Adempimenti degli obblighi di trasparenza e di pubblicità”, ha chiarito innanzitutto quali sono i soggetti interessati da questo nuovo adempimento.

La circolare ha individuato due categorie:

a) nella prima ha fatto rientrare le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare; le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale; le associazioni e le fondazioni, nonché tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di ONLUS;

b) nella seconda categoria rientrano le imprese.

Veniamo al dunque. L’obbligo vero e proprio di trasparenza e pubblicità questa volta sembrerebbe non riguardare direttamente la pubblica amministrazione che, peraltro, tale obbligo di pubblicazione già lo ha in virtù dell’art. 26 del decreto legislativo 17/03/2013, n.33, bensì i soggetti sopra evidenziati che ricevono dalla pubblica amministrazione e dalle società da queste controllate e/o partecipate, sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere, purché di importo complessivo superiore ai 10.000 euro nel periodo di riferimento.

A ben guardare, invece, c’è comunque una espansione dei soggetti obbligati: il comma 126 dell’art. 1 della legge 124/2017, infatti, prevede che a decorrere dall’anno 2018, gli obblighi di pubblicazione  di cui all’articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio.

Unica differenza rispetto ai soggetti già inseriti nel richiamato art. 26 sembrerebbe rimanere l’importo, laddove le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro; mentre questi nuovi soggetti obbligati pubblicherebbero nei propri documenti contabili annuali e/o nella nota integrativa del bilancio gli stessi contributi di qualsiasi natura essi siano purché di importo complessivo annuale superiore ai 10.000 euro.

L’arco temporale di riferimento è quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2018. L’obbligo dell’adempimento andrà in scadenza il 28 febbraio 2019.  

La circolare individua in forma schematica e di immediata comprensibilità quelle che sono le informazioni da rendere pubbliche. Trattasi di:

a) denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

b) denominazione del soggetto erogante;

c) somma incassata (per ogni singolo rapporto giuridico sottostante);

d) data di incasso;

e) causale.

Sempre la circolare, infine, chiarisce che “…tali elementi informativi, per i soggetti obbligati, diversi dalle imprese, devono essere pubblicati sui siti internet o sui portali digitali degli enti percipienti l’ausilio pubblico: in mancanza del sito internet, il riferimento ai portali digitali rende possibile l’adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell’ente medesimo (…siamo veramente alla frutta!…). Ove l’ente non disponga di alcun portale digitale, la pubblicazione in parola potrà avvenire anche sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente del Terzo settore aderisce, che fa sì che il vincolo associativo in tal modo costituitosi all’interno della rete consenta di ritenere proprio del singolo ente aderente, sia pure in via mediata, il sito internet o il portale digitale della rete medesima, applicandosi pertanto, alla fattispecie trattata in questa sede, le modalità di adempimento dell’obbligo di pubblicazione dei compensi corrisposti dagli enti del Terzo settore ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti ed agli associati, previsto dall’articolo 14, comma 2 del Codice del Terzo settore…”.

Per le imprese e per le cooperative sociali, invece, l’obbligo di pubblicazione e trasparenza consiste, come statuito dalla norma, nel pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell’eventuale bilancio consolidato. 

Per tutti l’inosservanza di tale obbligo comporta quale conseguenza immediata la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dal 28 febbraio.

Dopo l’attenta lettura della norma e della relativa circolare, possiamo tirare un profondo sospiro di sollievo e, per una volta, benedire lo zelante collega che aveva interrotto le nostre riflessioni Sanremesi, considerato che l’unico adempimento ulteriore che ci spetta all’interno delle nostre amministrazioni, è quello individuato anche in un passaggio del parere del Consiglio di Stato n. 1449/2018, dove si può leggere che “spetta in prima battuta alle singole Amministrazioni provvedere all’attuazione e al controllo delle erogazioni e delle attività indicate dalla norma in esame”.

A questo punto, rinfrancati ed allegeriti, quasi quasi ci facciamo un’altra pausa caffè, così da porci un’altra  n. domanda essenziale di questo fine settimana….Ma chi vincerà il festival di Sanremo 2019?

P.S. Ah a proposito poi il festival di Sanremo lo ha vinto, tra enormi polemiche, Mahmood con la canzone “Soldi”.

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Questo articolo è stato scritto da...

Avv. Domenico Manno
Esperto in contrattualistica pubblica
mediagraphic assistenza tecnico legale e soluzioni per l'innovazione p.a.