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Quota di qualificazione e prestazioni erogate negli appalti di servizi e forniture

La sentenza del T.A.R. Calabria, n. 1638 del 13 ottobre 2025, afferma che negli appalti di servizi e forniture non esiste una norma (ex lege) che imponga una corrispondenza automatica tra la qualificazione di un’impresa e la quota di prestazione da essa eseguita. L’appalto di progettazione è l’ambito di riferimento per l’analisi. Corrispondenza tra qualificazione e prestazione: Il principio di corrispondenza non è applicato in modo rigido per legge negli appalti di servizi e forniture. La disciplina specifica è rimessa al bando di gara (la lex specialis). La questione affrontata dalla sentenza riguarda un appalto di progettazione. 

Essa riguarda precisamente l’esclusione di un consorzio aggiudicatario di un appalto di progettazione perché la mandataria, pur non avendo i requisiti tecnici per la categoria T.02, si è impegnata a realizzare l’intera progettazione di quella categoria. La ricorrente contesta che questa assegnazione violi l’articolo 68, comma 11 del D. Lgs. 36/2023 sul principio di necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione, ritenendo illegittima anche la clausola del disciplinare che prevedeva che non fosse richiesta una percentuale minima di requisito ai membri del Raggruppamento Temporaneo (RTP). 

L’atto di gara sarebbe illegittimo perché ha permesso a un RTP, composto da una mandataria priva di requisiti specifici, di aggiudicarsi un appalto di progettazione, violando la disciplina in materia di qualificazione e corresponsabilità tra i membri del raggruppamento.

Questo caso solleva un dubbio interpretativo fondamentale: se il principio di necessaria corrispondenza tra quote di qualificazione e quote di esecuzione, previsto dalla nuova normativa, si applichi anche agli appalti di servizi e se il disciplinare di gara possa prevedere disposizioni che deroghino a questo principio. 

I giudici hanno stabilito che le quote di partecipazione e di esecuzione nei raggruppamenti temporanei d’imprese (RTI) sono distinte: la quota di partecipazione definisce la “presenza” di un’impresa e la sua responsabilità complessiva, mentre la quota di esecuzione indica la parte di lavoro che l’impresa eseguirà effettivamente. Le norme attuali consentono una libera determinazione della quota di partecipazione entro i limiti dei requisiti di qualificazione posseduti, con la possibilità di modificare la quota di esecuzione previa autorizzazione della stazione appaltante. 

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