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Revoca dell’aggiudicazione dopo instaurazione rapporto contrattuale

La Sentenza del TAR statuisce che, in caso di inadempimento di un aggiudicatario in un contratto pubblico, la revoca dell’aggiudicazione, se motivata da inadempimento manifestatosi dopo l’esecuzione anticipata del servizio, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Questo perché, a prescindere dalla qualificazione formale del provvedimento, la revoca, in questo contesto, non costituisce esercizio di un potere autoritativo di autotutela sulla procedura di gara, ma un atto di natura privatistica che incide su un rapporto contrattuale già esistente. 

La revoca dell’aggiudicazione, quando è conseguenza di un inadempimento contrattuale e non di un vizio della procedura di gara, rientra nella competenza del giudice ordinario.

La revoca, in questo scenario, non è espressione di un potere autoritativo dell’amministrazione, ma un atto che incide sul rapporto contrattuale, configurandosi come un diritto soggettivo, un atto privatistico, non come un interesse legittimo.

L’atto di revoca, anche se chiamato “revoca dell’aggiudicazione”, se in realtà è una reazione a un inadempimento contrattuale, non può essere considerato un atto di autotutela amministrativa.

L’esecuzione anticipata del servizio, in caso di inadempimento, aggrava la natura privatistica del rapporto e conferma la giurisdizione del giudice ordinario. 

Per esempio, se, dopo che l’aggiudicatario ha già iniziato a eseguire il servizio, la stazione appaltante revoca l’aggiudicazione a causa di un inadempimento contrattuale, la controversia relativa a questa revoca sarà di competenza del giudice ordinario, poiché l’atto incide su un rapporto contrattuale già in essere e non su una fase precontrattuale della procedura di gara. 

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Redazione MediAppalti
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