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Il progetto di assorbimento non deve essere presentato dal gestore uscente

Il TAR Basilicata, con la sentenza n. 528/2025, ha chiarito che il gestore uscente non deve presentare il progetto di riassorbimento del personale in un appalto di servizi se il subentrante è lo stesso gestore, poiché non vi è una successione nella gestione e il presupposto della clausola sociale (impegno a garantire la stabilità occupazionale) non sussiste. La presentazione di un progetto di assorbimento sarebbe un formalismo eccessivo e inutile in questo caso, poiché il “commitment” alla stabilità occupazionale è già garantito dall’operatore uscente/entrante. 

Nel caso sottoposto all’attenzione del Collegio, nell’ambito di una gara di appalto relativa al servizio di gestione e funzionamento del centro di permanenza per i rimpatri, un consorzio contestava l’esito della procedura e tra le censure sollevate, affermava la violazione della clausola sociale di cui all’art. 102, in merito alla presentazione del progetto di riassorbimento del personale.

Secondo il ricorrente, l’aggiudicataria, avendo omesso di allegare tale documento all’offerta tecnica, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, non potendosene consentire la produzione postuma in sede di soccorso istruttorio. 

Occorre rimarcare che l’aggiudicataria corrispondeva con il gestore uscente del servizio.

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