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L’esclusione di un concorrente per aver inserito dati economici nell’offerta tecnica è illegittima se causata da un errore tecnico della piattaforma di gara, come un campo obbligatorio “valore offerto” nell’offerta tecnica. In questo caso, i principi di tutela del legittimo affidamento e buona fede prevalgono, poiché l’errore non è imputabile all’operatore ma all’amministrazione che ha predisposto la piattaforma. In linea di principio, è richiesta una netta separazione tra offerta tecnica e offerta economica per garantire la segretezza delle offerte e il corretto svolgimento della procedura, come stabilito dalla giurisprudenza in materia di appalti pubblici (es. sentenza 19 ottobre 2020, n. 6308 del Consiglio di Stato, citata in ANCE Brescia). L’esclusione è illegittima se l’inserimento dei dati economici non è una scelta consapevole del concorrente, ma una conseguenza diretta di un’indicazione fuorviante della piattaforma telematica, come ad esempio un campo obbligatorio. In questa situazione, prevalgono i principi di tutela del legittimo affidamento e buona fede (art. 5, D.Lgs. 36/2023). L’errore non può essere addebitato alla negligenza dell’operatore economico, ma è causato da un malfunzionamento tecnico o da un’errata impostazione della piattaforma predisposta dall’amministrazione stessa. Non si tratta di un divieto assoluto; il divieto di commistione non va inteso in senso stretto e non deve impedire di fornire informazioni utili alla valutazione della qualità di una offerta. Non è un divieto assoluto, infatti il divieto di commistione non va inteso in senso stretto e non deve impedire di fornire informazioni utili alla valutazione della qualità di un’offerta. La violazione sussiste solo se l’anticipazione di elementi economici influenza concretamente il giudizio della commissione sulla parte tecnica. Ogni caso va valutato singolarmente per accertare se gli elementi economici resi anticipatamente noti siano effettivamente in grado di condizionare le scelte della commissione. La violazione non sussiste se l’elemento economico è in un file separato, generato automaticamente e non oggetto di valutazione tecnica. Se la commissione dimostra di aver completato la valutazione tecnica (relativa alla qualità) prima di prendere visione del contenuto economico e comunque dopo l’apertura delle buste economiche, il principio non è violato. In tali casi, l’esclusione del concorrente costituirebbe un’applicazione sproporzionata e formalistica del principio. 

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