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L’omessa indicazione degli oneri di sicurezza per interferenze da rischio specifico o aziendale comporta l’esclusione dalla gara non essendo consentita una integrazione ex post

L’omessa indicazione specifica sia dell’una che dell’altra categoria di oneri comporta, sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture, la sanzione espulsiva, ingenerando incertezza ed indeterminatezza dell’offerta, venendo a mancare un suo elemento essenziale, ex art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici. In particolare, la valenza di elemento essenziale ai costi per la sicurezza è riconosciuta dal dato normativo di cui agli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, del Codice dei contratti, nonchè dell’art. 26, comma 6, del d.lgs. 81/2008, sul fondamentale rilievo del carattere immediatamente precettivo delle norme di legge richiamate, le quali prescrivono di indicare tali costi distintamente, come tali idonee ad eterointegrare le regole della singola gara, ai sensi dell’art. 1374 c.c., per cui è irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara abbia o meno richiesto la detta indicazione. Ne discende anche che non può ritenersi consentita l’integrazione del suddetto elemento essenziale originariamente mancante mediante esercizio del potere/dovere di soccorso da parte della stazione appaltante, ex art. 46, co. 1 bis, cit. d.lgs. n. 163 del 2006, pena la violazione della par condicio tra i concorrenti.

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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