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( votes)Valutazione di equivalenza CCNL – Ammissibile il “superminimo”
Secondo tale sentenza la verifica di equivalenza delle tutele tra il CCNL della stazione appaltante e quello dell’operatore economico è un obbligo a carico della stazione appaltante e non un atto discrezionale. Tale valutazione, soggetta a controllo solo per manifesta illogicità, non richiede l’identità dei due contratti, ma una valutazione complessiva e sintetica che consideri l’equipollenza delle tutele normative ed economiche. Sono ammessi scostamenti marginali, come bilanciamenti tra istituti diversi (es. malattia e ferie), purché il giudizio complessivo rimanga positivo. La valutazione è discrezionale e sindacabile solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza o errore di fatto.
Nell’ambito della verifica di equivalenza del CCNL ex art. 11 del D.Lgs. 36/2023, l’operatore economico può fornire chiarimenti su voci come il “superminimo” o altre integrazioni retributive. Questa non è una modifica illegittima dell’offerta, ma un legittimo chiarimento che serve a dimostrare l’equivalenza economica dell’offerta proposta rispetto al CCNL di riferimento indicato dalla stazione appaltante.
Secondo tale sentenza deve essere un chiarimento, non una modifica, l’integrazione di voci salariali che non figurano nel CCNL applicato, ed è una prassi legittima per completare l’informazione sul costo del personale. Non si tratta di un’aggiunta a posteriori che alteri l’offerta iniziale, ma di una precisazione sulla composizione del costo orario medio dichiarato. Il chiarimento serve a supportare la stazione appaltante nel giudizio di equivalenza economica. L’operatore economico dimostra che, pur applicando un CCNL diverso, l’intero costo del personale (inclusi superminimi e altre integrazioni) è pari o superiore a quello previsto dal CCNL indicato nel bando. L’obiettivo è garantire che il trattamento economico complessivo del personale sia equipollente e non ci sia un vantaggio competitivo sleale basato su un trattamento economico inferiore, nel rispetto dei principi di cui all’art. 11 del D.Lgs. 36/2023.
Il giudizio di congruità dell’offerta, secondo l’art. 110 D.Lgs. 36/2023, è un valutazione globale e sintetica della sua sostenibilità, non un’analisi di singole inesattezze. Uno scostamento del costo della manodopera rispetto alle tabelle ministeriali o alle stime della stazione appaltante non è di per sé sufficiente a dimostrare l’anomalia, poiché può essere giustificato da economie di scala, maggiore efficienza organizzativa o altre scelte imprenditoriali legittime. La valutazione finale spetta alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, che deve considerare il quadro complessivo dell’offerta. L’art. 11 del D.Lgs. n. 36/2023 bilancia la tutela dei lavoratori con la libertà d’impresa, permettendo di applicare un contratto diverso da quello “leader” (specificato dalla Stazione Appaltante) se l’operatore dimostra che il contratto alternativo garantisce tutele complessive equivalenti. Questa valutazione deve essere fatta in modo non eccessivamente restrittivo, evitando così un’applicazione rigida che potrebbe escludere la concorrenza basata sul costo del lavoro, in linea con il principio di libera iniziativa economica.
