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( votes)L’utilizzo del FVOE non può essere imposto a pena di esclusione
Il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico non è un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara, ma uno strumento di supporto per la stazione appaltante. Pertanto, se un concorrente non è registrato o il sistema non funziona, è ammessa la presentazione di autocertificazioni che attestino i requisiti.
L’RTI ricorrente si è aggiudicato il secondo posto in una gara d’appalto e contesta l’esclusione dell’operatore economico che si è aggiudicato il primo posto, affermando che quest’ultimo non avrebbe presentato correttamente la propria documentazione sulla piattaforma di gara, non formando un fascicolo virtuale completo. In assenza di questa documentazione completa, secondo il ricorrente, l’operatore aggiudicatario non avrebbe dimostrato il possesso dei requisiti di partecipazione e quindi la sua ammissibilità.
Il fascicolo virtuale dell’operatore economico non può essere imposto a pena di esclusione da una gara d’appalto, a meno che una legge lo preveda espressamente. Le sentenza chiarisce che tale fascicolo serve come supporto per la stazione appaltante nella verifica dei requisiti, ma non costituisce di per sé un elemento necessario per la partecipazione alla gara.
I giudici hanno respinto il ricorso, ritenendolo infondato perché l’interpretazione offerta (basata su sentenze del Consiglio di Stato) consente l’uso delle autocertificazioni in caso di malfunzionamento del fascicolo virtuale, inclusi gli errori dell’operatore. Questa interpretazione rispetta i principi del favor partecipationis e della par condicio tra i concorrenti, attuando il soccorso istruttorio ex art. 101 del d. lgs. n. 36/2023.
