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( votes)Facoltà di non aggiudicare la gara (art. 108, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36) rientra nei poteri ampiamente discrezionali della stazione appaltante
Con la sentenza in esame si estrinseca la possibilità, per le stazioni appaltanti, di non aggiudicare una gara, anche dopo una pre-aggiudicazione, trattasi di un potere discrezionale previsto dall’art. 108, comma 10, del D.Lgs. 36/2023. Questa facoltà, deriva dalla valutazione che nessuna offerta sia conveniente o idonea a soddisfare gli obiettivi dell’appalto, prevalendo l’interesse pubblico al buon andamento della pubblica amministrazione. Tale decisione, basata su un apprezzamento meritale e non meramente formale, è sindacabile solo per manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti, rientra nei poteri ampiamente discrezionali della stazione appaltante stessa e risponde ad un’immanente valutazione dell’interesse pubblico, che trova fondamento nel principio generale di buon andamento, che impegna le Pubbliche Amministrazioni all’adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti.
Nel caso esaminato da tal sentenza, il ricorso proposto dall’operatore interessato è stato respinto, infatti la pacifica inammissibilità delle doglianze rivolte dalla ricorrente all’affidamento del servizio che qui viene in rilievo ad altro operatore economico e/o di quelle con cui si erge a paladina del pubblico interesse, atteso che la medesima, per quanto concerne il primo profilo, ha disatteso l’onere, a suo carico, di specificamente impugnare con il ricorso ora in esame il provvedimento con cui lo stesso è stato disposto e gli atti ad esso presupposti (cfr. art. 40, comma 1, lett. b, c.p.a.), né si è riservata di farlo a mezzo della proposizione di motivi aggiunti..
L’art. 108, comma 10, D. Lgs. 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea. Questa facoltà rientra nei poteri discrezionali della stazione appaltante, legati alla valutazione dell’interesse pubblico e del principio di buon andamento. La non aggiudicazione dipende da una valutazione negativa delle offerte, che, seppur formalmente corrette, non sono ritenute idonee a raggiungere gli scopi della gara.
In sede giurisdizionale, la decisione di non aggiudicare è soggetta a un sindacato limitato, circoscritto ai casi di manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento dei fatti.
La decisione si basa su un apprezzamento sul merito delle offerte, ovvero la valutazione della concreta idoneità delle offerte a soddisfare l’interesse pubblico, e non su criteri puramente formali.
Rientra nei poteri ampiamente discrezionali della stazione appaltante stessa e risponde ad un’immanente valutazione dell’interesse pubblico, che trova fondamento nel principio generale di buon andamento, che impegna le Pubbliche Amministrazioni all’adozione di atti quanto più possibile coerenti e proporzionali alle esigenze effettive di provvista per i loro compiti
