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( votes)Annotazione casellario ANAC: contraddittorio necessario
Secondo questa sentenza del TAR Lazio, il procedimento di iscrizione nel Casellario Informatico dell’ANAC, avviato su segnalazione, è un procedimento amministrativo autonomo e, come tale, l’ANAC deve rispettare le garanzie partecipative del soggetto interessato. Questo include la necessità di inviare una comunicazione di avvio del procedimento (secondo l’art. 7 della Legge 241/1990) per consentire all’operatore economico di presentare memorie e controdeduzioni. La segnalazione da parte di una stazione appaltante avvia un procedimento autonomo a carico di un operatore economico. L’ANAC deve garantire il diritto di difesa del soggetto interessato, che comprende la facoltà di presentare memorie difensive e documentazione. L’avvio del procedimento deve essere comunicato all’operatore economico, fornendo così la possibilità di esercitare il proprio diritto di partecipare e di essere ascoltato.
Il TAR Lazio ha accolto parzialmente il ricorso di un’impresa, annullando un’annotazione negativa iscritta a suo carico nel Casellario Informatico dell’ANAC per un vizio di procedura, ma al contempo chiarendo i limiti del potere dell’Autorità.
La decisione ribadisce un principio fondamentale a garanzia del diritto di difesa delle imprese: l’ANAC non può catalogare negativamente un’impresa senza averla prima sentita, ma deve effettuare una verifica sommaria.
Il TAR ha stabilito che l’ANAC ha violato il diritto al contraddittorio (art. 7 della L. 241/1990) ed ha respinto però anche le censure dell’impresa specificando che l’ANAC non ha il ruolo di giudice per risolvere controversie contrattuali, ma si limita appunto ad una verifica sommaria per accertare la serietà delle segnalazioni e a registrarle come “fatto utile” per le altre stazioni appaltanti. Queste ultime sono le sole a poter valutare autonomamente l’affidabilità dell’impresa, in un contesto in cui il compito di decidere chi ha ragione o torto spetta esclusivamente a un giudice competente. La risoluzione delle controversie contrattuali pertanto è compito esclusivo di un giudice competente, civile o amministrativo.
