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Atti dell’ANAC nell’esercizio della funzione di vigilanza sono espressione di attività di controllo e non direttamente lesivi della sfera giuridica dei destinatari: non sono automaticamente impugnabili

“Gli atti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) adottati nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, in quanto espressione di attività di controllo e non direttamente lesivi della sfera giuridica dei destinatari, non sono autonomamente impugnabili. La loro sindacabilità è subordinata all’adozione di un provvedimento finale che produca effetti esterni, concretamente incidenti sulle posizioni giuridiche soggettive”. 

Quanto sopra enunciato riguarda una interessante sentenza che ha visto coinvolti Anac, il Comune di Udine e la Società Udinese Calcio e sta ad indicare che gli atti di vigilanza dell’ANAC, essendo finalizzati al controllo e non direttamente lesivi degli interessi dei destinatari, non possono essere impugnati autonomamente. La possibilità di sindacare tali atti è subordinata all’adozione di un provvedimento finale che produca effetti concreti sulle posizioni giuridiche soggettive.

In sostanza, i primi atti di ANAC (ad esempio, l’avvio di un procedimento di vigilanza o le comunicazioni preliminari) non sono direttamente impugnabili, mentre la possibilità di contestare l’operato di ANAC si attiva solo quando si arriva ad un provvedimento finale che abbia effetti concreti sugli interessati, come una sanzione o un ordine di adozione di misure correttive. 

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Redazione MediAppalti
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