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Contenzioso appalti; Interesse all’impugnativa del quarto classificato, interesse alla aggiudicazione

“La verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnativa del quarto classificato deve manifestare la sua concretezza, nel senso che l’annullamento degli atti gravati deve risultare idoneo ad arrecare al ricorrente un’effettiva utilità, con la conseguenza che il gravame dell’aggiudicazione di un appalto pubblico che non sia finalizzato ad ottenere la rinnovazione della gara, ma che risulti fondato sull’esclusione delle imprese poste in posizione superiore nella graduatoria, compresa l’impresa aggiudicataria (che quindi implicherebbe un immediato vantaggio per la ricorrente), per essere ritenuto ammissibile, deve essere connotato dalla c.d. prova di resistenza e, cioè, dalla dimostrazione a priori che, se le operazioni si fossero svolte correttamente, la ricorrente sarebbe risultata con certezza aggiudicataria”. In pratica, tali principi affermati dalla sentenza in oggetto, individuano la misura in cui l’interesse all’aggiudicazione del quarto classificato sussiste, ovvero esso sussiste solo se risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle nei confronti della seconda graduata e della terza graduata.. Corre l’obbligo di rilevare che costante Giurisprudenza altresì (Vedi Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza 2 gennaio 2024, n. 29), statuisce che la verifica della sussistenza dell’interesse all’impugnativa deve manifestare la sua concretezza, in maniera tale che l’annullamento degli atti gravati debba risultare idoneo ad arrecare al ricorrente una effettiva utilità, ovvero la certezza che questi, qualora le operazioni fossero state svolte correttamente, sarebbe stato aggiudicatario.

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Redazione MediAppalti
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