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( votes)Applicazione del CCNL, Ipotesi di CCNL Scaduto, Applicazione da parte dell’operatore economico: inammissibilità dell’offerta ed esclusione dalla gara
“L’applicazione da parte dell’operatore economico di un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) non più valido e applicabile erga omnes (ad esempio, un CCNL scaduto formalmente superato da un successivo rinnovo generale per il settore) costituisce una chiara violazione dell’art. 11 del Codice dei Contratti.
L’offerta è altresì da considerarsi inammissibile qualora il CCNL indicato dall’impresa, pur formalmente applicato dalla stessa, non garantisca tutele normative ed economiche complessivamente equivalenti a quelle previste dal CCNL indicato dalla stazione appaltante come riferimento per la procedura.
In entrambe le ipotesi – applicazione di CCNL scaduto o applicazione di CCNL diverso privo di effettiva equivalenza di tutele – la stazione appaltante è tenuta a disporre l’esclusione dell’operatore economico dalla gara, non potendosi ritenere l’offerta conforme ai requisiti essenziali.
L’uso di un CCNL non più valido (ad esempio, scaduto o sostituito da uno nuovo) o di un CCNL diverso che non garantisce tutele equivalenti a quelle del CCNL di riferimento nella gara, da parte dell’operatore economico, porta all’inammissibilità dell’offerta e, conseguentemente, all’esclusione dalla gara. Questa decisione è giustificata dalla violazione dell’articolo 11 del Codice dei Contratti, che impone il rispetto di specifiche normative e tutele.
- Caso di utilizzo di un CCNL scaduto o sostituito: L’utilizzo di un CCNL scaduto o formalmente sostituito da un nuovo accordo non può essere considerato conforme ai requisiti essenziali dell’offerta, poiché non rispecchia la situazione attuale e le tutele vigenti nel settore.
- CCNL Diverso Senza Equivalenza: Se l’operatore economico applica un CCNL diverso da quello indicato nella gara, ma questo non garantisce le stesse tutele normative ed economiche, l’offerta non è considerata valida. Ciò significa che l’operatore non ha fornito le garanzie previste per la corretta esecuzione del contratto.
- Esclusione dalla Gara: In entrambi i casi (CCNL scaduto o diverso senza equivalenza), la stazione appaltante è obbligata a disporre l’esclusione dell’operatore economico dalla gara, poiché la sua offerta non è conforme ai requisiti essenziali.
L’articolo 11 del Codice dei Contratti stabilisce le regole sull’applicazione dei CCNL e l’importanza di garantire le tutele dei lavoratori. L’applicazione di un CCNL non valido o non equivalente costituisce una violazione di questo articolo. Questa interpretazione è confermata anche dalla giurisprudenza, che ha stabilito che la mancata indicazione del CCNL o l’utilizzo di un CCNL non conforme possono portare all’esclusione dall’appalto.
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