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Società in house – Nomina di amministratori e sindaci

Le società con partecipazione pubblica mantengono la natura di enti di diritto privato, come ribadito dal quadro giurisprudenziale e dal Testo Unico in materia. L’identità dell’azionista pubblico e l’eventuale controllo “in house” non modificano l’autonomia soggettiva e la veste societaria. La società di capitali con partecipazione pubblica e l’ente pubblico sono soggetti giuridici distinti. Il controllo analogo è una relazione intraorganica che riguarda la direzione dell’ente, ma non ne assorbe la soggettività giuridica. L’utilizzo del modello societario assoggetta l’ente alle regole di diritto comune e alle norme del codice civile. Nonostante la proprietà pubblica (totalitaria, maggioritaria o minoritaria), l’attività negoziale e la responsabilità patrimoniale seguono i principi del diritto privato. La configurazione di ente “in house” deriva da un’interpretazione funzionale e sostanziale del diritto comunitario, che prescinde dalle qualificazioni formali nazionali. La normativa di riferimento è stabilita dall’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016 (Testo unico sulle società a partecipazione pubblica), il quale sancisce l’applicazione delle norme del codice civile e del diritto privato per tutto ciò che non è espressamente derogato dal decreto stesso. Tale orientamento è confermato in modo costante dalla giurisprudenza di legittimità e amministrativa: La Cassazione Civile (Sez. I, n. 32465/2025) afferma l’irrilevanza della natura pubblica dell’azionista ai fini delle vicende societarie e dell’autonomia negoziale. Il Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez. IV, n. 6616/2024 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 6472/2025) riconosce la natura intrinsecamente privatistica della forma societaria, anchequando applicata agli affidamenti.

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