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L’apposizione della firma sul frontespizio o in testa o sulla prima pagina non è in grado di assolvere adeguatamente alla funzione di rendere sicuramente riferibile al firmatario l’offerta stessa

Considerato che, in tema di appalti pubblici, se è pur vero che il requisito della sottoscrizione dell’offerta – e dei documenti che ne costituiscono parte integrante – è soddisfatto anche da forme equipollenti, quali l’apposizione della sola sigla, unitamente al timbro dell’impresa ed alle generalità del legale rappresentante, è altresì vero che altrettanto non può dirsi per l’apposizione della firma sul frontespizio o in testa o sulla prima pagina, che non è in grado di assolvere adeguatamente alla funzione di rendere sicuramente riferibile al firmatario l’offerta stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 aprile 2012 n. 2317).

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Avv. Giuseppe Morolla
Avvocato esperto in materia di appalti pubblici
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