Page 34 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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               all’interno del FVOE -, e ribadito l’inapplicabilità
               dell’istituto del silenzio-assenso  tra  PP.AA.,  in
               aderenza di un principio già espresso in subiecta
               materia dalla giurisprudenza amministrativa .
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               Motivo  per  il  quale,  chiosa  l’ANAC,  l’ipotesi
               di   inerzia  dell’Amministrazione  Pubblica
               interpellata  dalla  committenza    pubblica
               individua quale unico risultato la stasi dell’iter
               procedimentale: “la procedura rimane ferma e
               l’eventuale aggiudicazione non acquista efficacia
               fintanto  che  non  perviene  la  documentazione
               richiesta che può essere comunque sollecitata”

               Vero è che, al fine di scongiurare tali (neanche
               tanto) eventuali epiloghi, l’art. 23, co. 8 del D.
               Lgs.  n.  36/2023  stabilisce  che  “l’omissione di
               informazioni richieste, il rifiuto o l’omissione di
               attività necessarie a garantire l’interoperabilità
               delle  banche  dati  coinvolte  nel  ciclo  di  vita
               dei  contratti  pubblici  costituisce  violazione
               di  obblighi  di  transizione  digitale  punibili  ai
               sensi  dell’articolo  18-bis  del  codice  di  cui  al
               decreto  legislativo  n.  82  del  2005”,  ma  la
               disposizione,  considerata  anche  la portata
               delle  Amministrazioni pubbliche  (terze  ma
               comunque)  coinvolte  nella  attività  di  controllo
               da  parte  delle committenze  pubbliche, non
               appare particolarmente persuasiva.

               Nell’attesa della completa operatività del FVOE
               2.0,  la  sfida  che  attende  sarà  quella  di  far
               coesistere le esigenze di celere affidamento della
               commessa  e  di consentire  la conclusione dei
               procedimenti  in  conformità  ai  termini  espressi
               dall’allegato I.3,  con le esigenze  proprie di
               quelle Amministrazioni pubbliche coinvolte, pur
               indirettamente,  nel  procedimento  e  che  sono
               chiamate  ad  assistere,  confermando  ovvero
               disconoscendo  la  genuinità  delle dichiarazioni
               rese in sede di gara dagli operatori economici,
               le committenze pubbliche.










               24. Cfr. TAR Toscana, n. 516/2017: “l’art. 20 della legge n. 241/1990 trova applicazione nei procedimenti
                 per il rilascio di provvedimenti amministrativi, e non di certificazioni, qual è quella richiesta dall’art. 86
                 co. 2 lett. b) d.lgs. n. 50/2016”.

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