Page 41 - MediAppalti, Anno XII - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Oltretutto, a  parere  del giudice amministrativo,   commi 52 e segg., della legge 6 novembre 2011,
                 non poteva riconoscersi alla modulistica allegata al   n.  190,  fa  tutt’uno  con  quella  delle  informative
                 disciplinare un effetto immediatamente prescrittivo.   interdittive   antimafia   e   la   integra”.   Tale
                 Conseguentemente,  il Tribunale escludeva  che  la   conclusione  riguardante  l’assimilazione dei due
                 mancanza  di una  espressa  previsione  nel bando   documenti antimafia (la comunicazione antimafia
                 si ponesse in rapporto di distonia con il principio   e  l’informazione  antimafia)  –  afferma  ancora  il
                 di tassatività  delle cause  di esclusione  (art.  83,   Consiglio di Stato  –  non  si limita, invero,  ai  soli
                 comma  8,  del  d.lgs.  n.  50/2016)  siccome  “(…)   effetti  interdittivi,  ma  si  estende  anche  alla  sua
                 coerente con la ratio che informa la disciplina della   natura  di requisito soggettivo  di partecipazione
                 prevenzione  antimafia,  stante  la  riconducibilità   alle gare. Ciò malgrado ad avviso del Collegio non
                 dell’attività oggetto  dell’appalto in questione  ad   è dirimente che l’articolo 80,comma 2, del d.lgs.
                 uno dei settori sensibili di cui all’art. 1, co. 53, della   18 aprile 2016, n. 50, richiami solo le informative
                 l. n. 190/2012 (sono definite come maggiormente   “classiche”, dovendosi tener conto del disposto del
                 esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti   comma  52  dell’articolo  1,  l.  n.  190/2012,  da  cui
                 attività:  (…)  i-ter) ristorazione,  gestione  delle   emerge chiaramente che la white list altro non è
                 mense e catering”)”.                           che una modalità particolare di effettuazione delle
                                                                verifiche antimafia, prevista dalla legge in relazione
                 Avverso  tale  sentenza  l’Autorità  Nazionale  a  particolari settori,  di modo  che  il richiamo alle
                 Anticorruzione  proponeva  appello innanzi il   informative  prefettizie  deve  intendersi  sempre
                 Consiglio di Stato, chiedendone la integrale riforma.   riferito anche alla iscrizione a tali liste” .
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                 In  particolare,  l’appellante  evidenziava  come  la
                 gravata esclusione era stata adottata dalla stazione
                 appaltante sul rilievo che la ricorrente era risultata   2. L’iscrizione nella white list. Il quadro
                 priva, al momento della presentazione dell’offerta,   normativo
                 del  requisito,  previsto  ex  lege,  dell’iscrizione alla
                 white list prefettizia per l’attività di ristorazione.  Come noto, l’art. 80, comma 2, del vigente Codice
                                                                dei contratti pubblici,  stabilisce  che  “Costituisce
                 Inoltre,  l’appellante  deduceva  l’erroneità  altresì  motivo di esclusione  la  sussistenza,  con
                 della  sentenza  del  primo  giudice  per  difetto   riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause
                 di motivazione,  sul rilievo  che  la  normativa   di decadenza, di sospensione o di divieto previste
                 anticorruzione introduce un requisito obbligatorio   dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre
                 di  partecipazione  alle  gare,  potendo,  dunque,   2011,  n.  159  o  di  un  tentativo  di  infiltrazione
                 legittimamente  operare  l’eterointegrazione  della   mafiosa  di  cui  all’articolo  84,  comma  4,  del
                 lex specialis  nei casi in cui, come  nell’ipotesi di   medesimo  decreto.  Resta  fermo  quanto  previsto
                 specie, la legge di gara non avesse espressamente   dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3,
                 previsto l’iscrizione alle white list, quale requisito   del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
                 di partecipazione alla gara.                   con riferimento rispettivamente alle comunicazioni
                                                                antimafia  e  alle  informazioni  antimafia.  Resta
                 Il Consiglio di Stato ha ritenuto del tutto fondato   fermo  altresì  quanto  previsto  dall’articolo  34-bis,
                 l’appello, chiarendo che la decisione appellata non   commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre
                 resiste alle doglianze veicolate dall’ANAC, avendo   2011, n. 159”.
                 il giudice  di prime  cure  non  applicato del tutto
                 correttamente  i principi  predicabili in  subiecta   A  sua  volta,  gli  articoli 82  e  seguenti  del
                 materia.                                       Codice  antimafia  dettano  norme  in  materia  di
                                                                documentazione  antimafia.  In  particolare,  l’art.
                 Al riguardo, il Supremo Collegio ha chiarito che è   83, comma 1, del Codice antimafia stabilisce che
                 ius receptum nella giurisprudenza amministrativa   “Le pubbliche amministrazioni e gli enti  pubblici,
                 “la  pacifica  vigenza  del  principio  per  il  quale  la   anche  costituiti  in stazioni uniche appaltanti,  gli
                 disciplina delle white list introdotta dall’articolo 1,   enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente




                 1. In tal senso, cfr. Cons. Stato, Sez. III, 3 aprile2019, n. 2211; id., 20 febbraio 2019, n. 1182

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