Page 26 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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                 cui all’art. 80, commi 1 e 3, del codice dei contratti   l’operatore economico si è reso colpevole di gravi
                 pubblici,  potendosi  considerare  pacifico,  alla   illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
                 luce  del  chiaro  tenore  testuale  delle  disposizioni   integrità o affidabilità”.
                 citate, che il decreto penale di condanna è causa
                 di obbligatoria esclusione - sempre che riguardi i   Il  Collegio,  ha  quindi  ritenuto  che  se  è  pure
                 reati di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma   vero  che  dal punto  di vista dello spessore  e
                 3 dell’art. 80 - solo quando il decreto è “divenuto   dell’accertamento  della  notitia  criminis  il decreto
                 irrevocabile”. Mentre ha ritenuto non esaminata dal   penale opposto può considerarsi equipollente ad un
                 primo giudice la questione in rapporto al comma 5   mero  procedimento  penale  pendente,  e  dunque,
                 dell’art. 80 cit. e al generale e                               esso  non  afferisce  a  un  fatto
                 necessario vaglio di affidabilità                               professionale di rilievo penale
                 professionale   dell’operatore     I decreti penali di          che possa dirsi definitivamente
                 economico, tenuto  conto di       condanna, anche se            acclarato;  tuttavia  è  del  pari
                 quanto  allo  scopo  prescritto   opposti, costituiscono        innegabile che esso costituisca
                 dal disciplinare di gara.           fatti rilevanti da          un elemento fattuale rilevante
                                                   dichiarare ai fini del        nell’ambito  della  valutazione
                 Nel caso di specie, la stazione                                 rimessa     alla    stazione
                 appaltante, anche in funzione    giudizio di affidabilità       appaltante, ed è a quest’ultima,
                 del    reperimento    degli           rimesso alla              anche    in    forza   della
                 eventuali  “mezzi  adeguati” di   discrezionalità della S.A.    prescrizione  del disciplinare
                 prova  aveva  infatti  previsto,   ex art. 80, comma 5, lett.   sopra  citata,  che  dev’essere
                 in seno al disciplinare di gara,      c) del Codice             rimessa  ogni decisione in
                 che  “l’operatore  economico                                    ordine  alla  “significatività”  di
                 concorrente   è     tenuto,                                     tale  elemento,  letto anche
                 altresì,  a  dichiarare tutte                                   alla  luce  degli  elementi
                 le fattispecie di cui  all’art.  80, comma 5   indiziari  che  caratterizzano  l’ipotesi accusatoria,
                 del Codice,  ancorché  possano considerarsi    nonché degli altri elementi aliunde eventualmente
                 non  significative  ai  fini  dell’esclusione  di   acquisiti dalla stessa Amministrazione.
                 cui all’art.  80, comma 5, lett.  c)  del Codice,
                 essendo  rimessa  alla Stazione  appaltante  ogni   Nel  caso  di  specie  siffatta  valutazione  è  stata
                 valutazione  circa la condotta  posta  in essere  dal   impedita dall’omessa dichiarazione.
                 medesimo”.                                     Tanto  statuito,  il  Collegio  si  è  soffermato  sulle
                                                                conseguenze dell’omessa dichiarazione.
                 Di  conseguenza,  avuto  riguardo  a  siffatta   Il  Collegio,  infatti,  applicando  l’insegnamento
                 prescrizione,  i decreti  penali,  anche  se  opposti,   contenuto  nella pronuncia  dell’Adunanza  Plenaria
                 costituivano fatti rilevanti da dichiarare, in quanto   n.  16/2020  di  cui  in  Premessa,  ha  escluso  che
                 afferenti  a  ipotesi  di  reati  in  materia  di  salute  e   nel caso di speciesi vertesse in una situazione di
                 sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale   omessa  dichiarazione  di  fatti  dalla  quale  possa
                 e  del  lavoro,  violazioni che  certamente  rientrano   discendere l’automatismo espulsivo.
                 nelle casistiche indicate dall’art. 80, c. 5, lett. a)
                 e lett. c).                                    In effetti, nella specie l’obbligo di dichiarazione era
                                                                caratterizzato da uno spettro amplissimo (“tutte le
                 In particolare le lett. a) e c) della citata disposizione   fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 del Codice,
                 prevedono che: “Le stazioni appaltanti escludono   ancorché possano considerarsi non significative ai
                 dalla  partecipazione  alla  procedura  d’appalto   fini dell’esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett.
                 un  operatore  economico  in  una  delle  seguenti   c)”) e non era imposto dal disciplinare a pena di
                 situazioni, qualora: a) la stazione appaltante possa   esclusione.
                 dimostrare  con  qualunque  mezzo adeguato  la
                 presenza di gravi infrazioni debitamente accertate   In secondo luogo, l’apprezzamento della gravità e
                 alle norme  in materia  di salute  e  sicurezza sul   rilevanza dei fatti nonché della loro significatività
                 lavoro  nonché  agli  obblighi di cui  all’articolo  30,   e  idoneità  a  fornire  un’adeguata  dimostrazione
                 comma 3 del presente codice; […] c) la stazione   della sussistenza di illeciti professionali suscettibili
                 appaltante  dimostri  con  mezzi adeguati  che   di  minare  l’integrità  o  affidabilità  dell’operatore

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