Page 26 - MediAppalti, Anno XII - N. 2
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Mediappalti Il Punto
cui all’art. 80, commi 1 e 3, del codice dei contratti l’operatore economico si è reso colpevole di gravi
pubblici, potendosi considerare pacifico, alla illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua
luce del chiaro tenore testuale delle disposizioni integrità o affidabilità”.
citate, che il decreto penale di condanna è causa
di obbligatoria esclusione - sempre che riguardi i Il Collegio, ha quindi ritenuto che se è pure
reati di cui al comma 1 e i soggetti di cui al comma vero che dal punto di vista dello spessore e
3 dell’art. 80 - solo quando il decreto è “divenuto dell’accertamento della notitia criminis il decreto
irrevocabile”. Mentre ha ritenuto non esaminata dal penale opposto può considerarsi equipollente ad un
primo giudice la questione in rapporto al comma 5 mero procedimento penale pendente, e dunque,
dell’art. 80 cit. e al generale e esso non afferisce a un fatto
necessario vaglio di affidabilità professionale di rilievo penale
professionale dell’operatore I decreti penali di che possa dirsi definitivamente
economico, tenuto conto di condanna, anche se acclarato; tuttavia è del pari
quanto allo scopo prescritto opposti, costituiscono innegabile che esso costituisca
dal disciplinare di gara. fatti rilevanti da un elemento fattuale rilevante
dichiarare ai fini del nell’ambito della valutazione
Nel caso di specie, la stazione rimessa alla stazione
appaltante, anche in funzione giudizio di affidabilità appaltante, ed è a quest’ultima,
del reperimento degli rimesso alla anche in forza della
eventuali “mezzi adeguati” di discrezionalità della S.A. prescrizione del disciplinare
prova aveva infatti previsto, ex art. 80, comma 5, lett. sopra citata, che dev’essere
in seno al disciplinare di gara, c) del Codice rimessa ogni decisione in
che “l’operatore economico ordine alla “significatività” di
concorrente è tenuto, tale elemento, letto anche
altresì, a dichiarare tutte alla luce degli elementi
le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 indiziari che caratterizzano l’ipotesi accusatoria,
del Codice, ancorché possano considerarsi nonché degli altri elementi aliunde eventualmente
non significative ai fini dell’esclusione di acquisiti dalla stessa Amministrazione.
cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice,
essendo rimessa alla Stazione appaltante ogni Nel caso di specie siffatta valutazione è stata
valutazione circa la condotta posta in essere dal impedita dall’omessa dichiarazione.
medesimo”. Tanto statuito, il Collegio si è soffermato sulle
conseguenze dell’omessa dichiarazione.
Di conseguenza, avuto riguardo a siffatta Il Collegio, infatti, applicando l’insegnamento
prescrizione, i decreti penali, anche se opposti, contenuto nella pronuncia dell’Adunanza Plenaria
costituivano fatti rilevanti da dichiarare, in quanto n. 16/2020 di cui in Premessa, ha escluso che
afferenti a ipotesi di reati in materia di salute e nel caso di speciesi vertesse in una situazione di
sicurezza sul lavoro, di diritto ambientale, sociale omessa dichiarazione di fatti dalla quale possa
e del lavoro, violazioni che certamente rientrano discendere l’automatismo espulsivo.
nelle casistiche indicate dall’art. 80, c. 5, lett. a)
e lett. c). In effetti, nella specie l’obbligo di dichiarazione era
caratterizzato da uno spettro amplissimo (“tutte le
In particolare le lett. a) e c) della citata disposizione fattispecie di cui all’art. 80, comma 5 del Codice,
prevedono che: “Le stazioni appaltanti escludono ancorché possano considerarsi non significative ai
dalla partecipazione alla procedura d’appalto fini dell’esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett.
un operatore economico in una delle seguenti c)”) e non era imposto dal disciplinare a pena di
situazioni, qualora: a) la stazione appaltante possa esclusione.
dimostrare con qualunque mezzo adeguato la
presenza di gravi infrazioni debitamente accertate In secondo luogo, l’apprezzamento della gravità e
alle norme in materia di salute e sicurezza sul rilevanza dei fatti nonché della loro significatività
lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, e idoneità a fornire un’adeguata dimostrazione
comma 3 del presente codice; […] c) la stazione della sussistenza di illeciti professionali suscettibili
appaltante dimostri con mezzi adeguati che di minare l’integrità o affidabilità dell’operatore
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