Page 26 - MediAppalti, Anno XIV - N. 7
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               Le questioni aperte per le concessioni demaniali

               marittime, lacuali e fluviali per l’esercizio

               di attività turistico-ricreative e sportive:

               illegittimità delle proroghe ed affidamento

               con procedure di evidenza pubblica.



                                                                                            IL
               di Domenico Vitale                                                         PUN
                                                                                          TO




















                   Premessa                                    Governo  Conte  alla  lettera  3  dicembre  2020  di
                                                               messa in mora, né idoneo l’intervento del Governo
               Una  delle  questioni  più  dibattute  e  controverse   Draghi con l’approvazione della legge n.118/2022,
               di  quest’ultimo  periodo  è  quella  relativa  alle   ha contestato in più punti la legislazione vigente.
               concessioni  cd.  balneari,  la  cui  soluzione riveste
               sempre di più il carattere dell’urgenza.        E’  stato,  così,  rilevato  che  sono  in  contrasto  con
               Numerosi e continui sono stati e sono gli interventi   i principi comunitari le proroghe  indiscriminate
               da  parte  del Giudice amministrativo (da  ultimo,   ed  ex  lege  delle  autorizzazioni per  l’utilizzo  di
               Tar Lazio, Roma, sezione Seconda bis, 6 settembre   proprietà demaniali marittime, lacuali e fluviali per
               2024    n.16159/2004,   Corte   Costituzionale   attività̀ ricreative e turistiche, previste all’articolo
               sentenza 24 giugno 2024 n.109, Consiglio di Stato,   3,  paragrafo  2,  della  legge  n.118/2022,  come
               sezione  Settima,  31  luglio  2024  n.6883/2024)   modificato dalla legge n.14/2023, e dal combinato
               e  dell’Autorità  Garante  della  Concorrenza  e  del   disposto  dell’articolo  4,  comma  4-bis  della  legge
               Mercato  (bollettino  n.32/2024  del  12  agosto   n.118/2022,  inserito  dalla  legge  n.14/2023  -
               2024), in presenza di un quadro normativo incerto,   che  fa  “divieto agli enti concedenti  di procedere
               contrastante  con  le direttive  comunitarie  e  per   all’emanazione  dei bandi  di assegnazione  delle
               molti versi disorganico.                        concessioni  e  dei  rapporti  di  cui  all’articolo  3,
                                                               comma 1,  lettere  a)  e  b)”  fino  all’adozione  dei
               A  ciò deve  aggiungersi  il notevole  ritardo  del   decreti  legislativi  di  cui  allo  stesso  articolo  4
               Governo  italiano nel dare  valide e  legittime   della legge 118/2022 e dell’articolo 10-quater del
               risposte alla procedura di infrazione avviata dalla   decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.198,  inserito
               Commissione  Europea  con  il parere  motivato   dalla legge 14/2023, secondo cui: “Le concessioni
               16  novembre  2023  prot.  n.  INFR(2020)4118   e i rapporti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a)
               C(2023)7231.                                    e b), della legge 5 agosto 2022, n. 118, continuano
               La Commissione, dopo aver ritenuto non corrette   in  ogni  caso  ad  avere  efficacia  sino  alla  data  di
               le  osservazioni  fornite  nel  febbraio  2021  dal   rilascio dei nuovi provvedimenti concessori”,


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