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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi e varianti
4. Necessaria una motivazione rafforzata
Il collegio, pertanto, si rimette alla discrezionalità dell’Ente locale circa la valutazione sulla definizione
della remunerazione dell’incentivo in caso di varianti connotate da particolare complessità (Sezione
delle autonomie n. 2 /2019/), “raccomandando allo stesso un approfondito esame dell’effettiva
situazione e della legittimazione alla corresponsione nonché ogni conseguente determinazione
riservata alla propria competenza affinché le decisioni siano guidate da logiche di efficienza, efficacia,
e razionalità della spesa, basate sulle ragioni giustificative conformi alla ratio dell’istituto”.
Per giustificare l’erogazione degli incentivi, pertanto, occorrerà una motivazione rafforzata che
dia conto della finalizzazione all’interesse pubblico, la quale garantisce il rispetto del principio
costituzionale del buon andamento (Sezione Emila Romagna n. 56/2021).
5. Risposta
Da qui il principio e risposta della sezione secondo cui “Può ammettersi l’incremento dell’incentivazione
per funzioni tecniche solo qualora nel corso dell’esecuzione del contratto si renda necessario redigere
una perizia di variante e suppletiva connotata da particolare complessità, con incremento dell’importo
dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara con esclusione delle varianti determinate da errori
di progettazione. Spetta all’ente locale valutare che la relativa remunerazione risponda ai criteri di
efficienza ed efficacia della spesa e verificare l’effettivo svolgimento delle maggiori attività tecniche
svolte dai dipendenti. Più precisamente il maggior incentivo determinato da perizia di variante può
essere erogato ai dipendenti aventi diritto relativamente alle fasi di valutazione preventiva della
medesima perizia di variante, di esecuzione e di collaudo (o verifica di conformità), come previsto
dall’articolo 113, comma 2 del D.lvo n. 50/2016”.
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