Page 78 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
P. 78

Mediappalti                                                     Osservatorio sulla Corte dei Conti
                                                      Incentivi per funzioni tecniche in relazione ad appalti
                                                          di servizi banditi ante attuale codice dei contratti











                   2. Il quadro normativo


               In  delibera  si  chiarisce  immediatamente  che  la  fattispecie,  di  cui  al  quesito,  non  solo  risulta(va)
               priva di specifica copertura normativa ma, l’attuale codice dei contratti – invero -, detta disposizioni
               chiaramente contrarie che impediscono una interpretazione “retroattiva” delle norme codicistiche. In
               questo senso, in deliberazione si legge che “L’art. 216, comma 1, del Codice dei contratti, recante
               «Disposizioni transitorie e di coordinamento» (nel testo invariato pur dopo la novella del d.lgs. n.
               56/2017),  prevede  espressamente  che  «Fatto  salvo  quanto  previsto  nel  presente  articolo  ovvero
               nelle singole disposizioni di cui al presente codice, lo stesso si applica alle procedure e ai contratti
               per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati
               successivamente alla data della sua entrata in vigore”.


               La questione, in verità, risulta anche chiarita dalla giurisprudenza amministrativa. Infatti, lo stesso
               Consiglio di Stato, ha puntualizzato che “Quando viene introdotto un nuovo assetto normativo, che
               modifica  un  regime  esistente,  il  legislatore  deve  (dovrebbe)  farsi  carico  delle  questioni  di  diritto
               intertemporale e dettare una chiara disciplina sulla transizione tra la regolazione previgente e quella
               nuova. In astratto, le opzioni regolatorie concettualmente disponibili sono tre”:


               a) la normativa anteriore continua ad applicarsi ai rapporti sorti prima dell’entrata in vigore del nuovo
                  atto normativo (principio di ultrattività);
               b) la nuova normativa si applica anche ai rapporti pendenti (principio di retroattività);
               c) previsione di una regolazione autonoma provvisoria. In mancanza di un’esplicita regolazione del
                  regime  transitorio,  ma  solo in quel  caso,  soccorrono  all’interprete  i noti principi del divieto di
                  retroattività (articolo 11 delle preleggi: “la legge non dispone che per l’avvenire”), che impedisce di
                  ascrivere entro l’ambito operativo di una disposizione legislativa nuova una situazione sostanziale
                  sorta prima, e, per quanto riguarda le fattispecie sostanziali che constano di una sequenza di atti
                  (ivi comprese quelle processuali), il principio del tempus regit actum, che impone di giudicare ogni
                  atto della procedura soggetto al regime normativo vigente al momento della sua adozione.

               Anche  la  prassi  contabile  (Sezione  regionale  di  controllo  per  l’Emilia-Romagna,  deliberazione  n.
               120/2020/PAR) ha avuto modo di affermare gli stessi principi (appunto attingendo dalla giurisprudenza
               amministrativa. Più in particolare, precisando, che  “Con riferimento alle disposizioni recate dal d.lgs.,
               il legislatore del 2016 si è fatto carico delle questioni di diritto transitorio e le ha chiaramente risolte
               scegliendo  e  utilizzando  (tra  quelle astrattamente  disponibili)  l’opzione dell’ultrattività,  mediante,
               cioè, la previsione generale che le disposizioni introdotte dal Dlgs n. 50 del 2016 si applicano solo alle
               procedure bandite dopo la data dell’entrata in vigore del nuovo “Codice”, e, quindi, dopo il 19 aprile
               2016 […]» (Cons. Stato, Sez. III, 25.11.2016, n. 4994)”.

               Aggiungendo,  la  deliberazione  appena  citata  che  “non  essendo  rintracciabili espresse  disposizioni
               che  escludano  la  disciplina degli  incentivi  tecnici  di cui  all’art.  113  del  nuovo  codice  dal  regime
               intertemporale sopra riferito, si deve ritenere che quest’ultima possa essere applicata esclusivamente
               alle attività realizzate sotto la vigenza di bandi pubblicati dopo la sua entrata in vigore (Corte conti


                                                            6
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83