Page 81 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Osservatorio sulla Corte dei Conti Mediappalti
Incentivi e varianti
2. La ratio dell’incentivo per funzioni tecniche
Espletata la consueta premessa in tema di incentivi, la sezione ricorda che “la ratio di tali incentivi è
quella di stimolare e premiare l’ottimale utilizzo delle professionalità interne in procedure complesse
che, diversamente, dovrebbero essere affidate all’esterno, con aggravio della spesa complessiva.
(così Sez. regionale di controllo per il Lazio, deliberazioni n. 57/2018/PAR e 60/2020/PAR)”.
La sottolineatura, evidentemente, risulta di grande importanza visto che ciò che, con gli incentivi,
si intende premiare è il merito, la tempestività e non anche interventi “correttivi” di errori di
programmazione (come può essere la variante non necessitata da eventi imprevedibili).
Non a caso la sezione si dilunga su questo aspetto evidenziando che “La giurisprudenza contabile
si è già interessata della questione se sia possibile armonizzare i principi e le finalità dell’istituto
incentivante rispetto alla disciplina dello ius variandi, pervenendo alla conclusione che non vi sia
incompatibilità a priori e in senso assoluto tra varianti e incentivazione Da ultimo, sul tema, è
intervenuta la Sezione regionale di controllo per il Friuli - Venezia Giulia, con deliberazione n. 43 del
2021 dalle cui conclusioni questa Sezione non ha motivo di discostarsi”.
Proprio la pronuncia in parola “dopo aver analiticamente ricostruito il rapporto fra
le norme in questione e ripercorso i passaggi salienti delle deliberazioni di maggior interesse rese
dalla Corte dei conti sul tema” ha puntualizzato che “La giurisprudenza contabile nell’affermare la
non incompatibilità in senso assoluto tra varianti e incentivi ha voluto sottolineare che i due aspetti
possono trovare adeguata conciliazione nella misura in cui l’incentivo segua comunque una logica
di efficienza, efficacia e razionalizzazione lasciando fuori, quindi, le modificazioni contrattuali che
derivano da condotte che si discostano dal parametro della diligenza”.
3. Solo le varianti impreviste legittimano l’incentivo
Anche con la deliberazione in commento, quindi, si sviluppa il discrimine tra varianti “colpose” e
varianti impreviste ed imprevedibili e l’incentivo può essere ammesso solo in detta fattispecie e non
anche in relazione alle prime.
Solamente in caso di circostanze impreviste ed imprevedibili, si legge in deliberazione “qualora le
varianti (o le prestazioni supplementari) abbiano il carattere della necessità, non siano ascrivibili
ad un difetto di programmazione, e vadano a remunerare un quid pluris di attività e adempimenti
di natura tecnica posto che, come di recente affermato anche da questa Sezione di controllo, può
costituire oggetto d’incentivazione ai sensi dell’art. 113 del codice degli appalti “solo lo svolgimento
di specifiche funzioni tecniche, e non qualunque generica partecipazione del personale dipendente
della stazione appaltante al ciclo di gestione del contratto pubblico” (Sez. Controllo Lombardia n.
29/2021)”
In tali evenienze, quindi, l’incentivo deve essere calcolato con riferimento al nuovo importo a base
di gara. Ed in questo senso, questo approdo interpretativo ha trovato recente conferma nel D.M. 4
ottobre 2021, n. 204 con cui il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha definito le
modalità e i criteri di riparto delle risorse del fondo destinato ad incentivi per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti dello stesso Dicastero.
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