Page 10 - MediAppalti, Anno V - N. 6 (Estratto)
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Mediappalti Pareri & Sentenze Pareri & PARERI Sentenze E SEN TENZE a cura di Giuseppe Morolla Consiglio di Stato, Sez. V, 31/8/2015, n. 4036 In assenza di una diversa regola legislativa, l’amministrazione per stipulare contratti dai quali derivi una spesa (come quello di locazione) deve utilizzare una procedura di evidenza pubblica “La sentenza Cass. Sez. Un., n. 17782/2013 ... precisa che l’amministrazione - sebbene non sottoposta nella fattispecie alla disciplina contenuta nel d.lgs. 163/2006 - era comunque sottoposta alle norme di contabilità di Stato, che impongono di regola l’adozione di procedimenti pubblicistici per i negozi da cui derivi una spesa, con conseguente radicamento della giurisdizione generale di legittimità del g.a. per la cognizione delle relative controversie. L’art. 192 del d.lgs. 267/2000 e l’art. 3 del R.D. 2440/1923 stabiliscono che anche gli enti locali - quando debbano stipulare contratti dai quali derivi una spesa per lo Stato – debbano indire gare mediante pubblico incanto o licitazione privata, a loro giudizio discrezionale. Pertanto, in assenza di una diversa regola legislativa, l’amministrazione – qualora non stipuli senz’altro il contratto con un contraente ben individuato - per stipulare contratti dai quali derivi una spesa (come quello di locazione) deve utilizzare una procedura di evidenza pubblica. Del resto, il rilievo pubblicistico di tali attività emerge da una visione complessiva dell’ordinamento, sia sotto i profli di responsabilità dei funzionari che ispirino le loro scelte a interessi contrapposti a quelli pubblici, sia sotto il proflo del rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell’azione amministrativa (con la connessa applicazione della normativa sul diritto d’accesso ai documenti amministrativi, in favore di chi vi abbia interesse).” TAR Lazio, Roma, Sez. II bis, 7/8/2015, n. 10753 Relativamente al procedimento del soccorso istruttorio “a pagamento”, la mancata produzione del Pass Oe confgura la carenza di un elemento “non essenziale”, quindi non soggetta ad alcuna sanzione “In linea generale, si rammenta che il PASSOE si sostanzia in una liberatoria ai fni della privacy, che permette alle stazioni appaltanti e agli enti aggiudicatori di utilizzare il sistema per accedere, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli enti certifcanti, ai documenti posti a comprova delle dichiarazioni del concorrente. Tuttavia, nella gara sottoposta all’attenzione del Collegio, sono emersi dei malfunzionamenti del sistema e la conseguente impossibilità di ottenere il PASSOE. Al riguardo, si può ragionevolmente ritenere che si tratta di una carenza documentale ‘indispensabile’ ai fni della verifca del requisito, ma non ‘essenziale’ (quindi non soggetta ad alcuna sanzione).” 10
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