Page 4 - MediAppalti, Anno V - N. 6 (Estratto)
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Mediappalti In Evidenza decorso del termine di cui al secondo periodo il esclusivamente per i casi della mancanza, concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che intervenga, anche in conseguenza di una degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive, pronuncia giurisdizionale, successivamente alla il cui versamento è garantito dalla cauzione fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione provvisoria ; 3 delle offerte non rileva ai fni del calcolo di medie la sanzione dell’esclusione gara dalla nella procedura, né per l’individuazione della soglia - esclusivamente a seguito dell’inutile decorso del di anomalia delle offerte.” . termine assegnato ai fni della regolarizzazione Con la medesima legge, è stato inserito nell’art. (cioè senza che il concorrente integri o regolarizzi 46 del Codice il comma 1-ter, che estende l’ambito le dichiarazioni carenti o irregolari); di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 38, comma 2 bis, “a ogni ipotesi di mancanza, - che non occorre regolarizzazione (e per l’effetto non vi sarà meccanismo sanzionatorio) nei casi di incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono irregolarità “non essenziali” ovvero di mancanza o essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, incompletezza di dichiarazioni non indispensabili. al bando o al disciplinare di gara” . La nuova normativa determina pertanto un 1 ampliamento dell’istituto rispetto alla sua originaria Come chiarito dal Consiglio di Stato , il suddetto confgurazione, che ne restringeva l’applicazione ai 2 intervento normativo ha determinato una sorta di “procedimentalizzazione” del soccorso istruttorio soli casi di integrazione documentale nell’intento 4 al fne di superare le incertezze interpretative e di evitare elusioni della lex specialis . La fnalità è applicative frutto di orientamenti giurisprudenziali sicuramente quella di evitare l’esclusione dalla gara non univoci; in particolare il legislatore ha previsto: per mere carenze documentali - ivi compresa la mancanza assoluta delle dichiarazioni - imponendo - il soccorso istruttorio come doveroso per ogni a tal fne un’istruttoria veloce ma preordinata ipotesi di omissione o di irregolarità essenziale ad acquisire la completezza delle dichiarazioni, degli elementi e delle dichiarazioni rese in gara; prima della valutazione dell’ammissibilità - l’obbligo del concorrente di pagare, in favore dell’offerta o della domanda, e di autorizzare la della stazione appaltante, una sanzione pecuniaria sanzione espulsiva quale conseguenza della sola 1. Tale norma deve essere letta, peraltro, in combinato disposto con il precedente comma 1 bis dell’art. 46 secondo cui “La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione”. 2. Ad. Pl. Cons. St. n. 16 del 30 luglio 2014. 3. Sul soccorso “a pagamento” o “integrativo” introdotto dal d.l. 90/2014 v. Tar Parma, sez. I, ordinanza cautelare n. 142/2015 del 10/7/2015. L’ordinanza in commento fornisce un primo chiarimento sulla questione ritenendo persuasiva la posizione dell’ANAC con la determinazione n. 1/2015, che – nel tentativo di conciliare la nuova fattispecie di soccorso integrativo al modello comunitario – ritiene che la sanzione debba essere disposta per ogni irregolarità essenziale sanabile ma la decisione sul suo pagamento o meno dipende dall’appaltatore a seconda che intenda aderire o meno alla proposta di soccorso istruttorio. 4. La giurisprudenza anteriore al detto intervento normativo, perfno in assenza di espressa comminatoria nella lex specialis di gara, riteneva che l’inosservanza dell’obbligo di rendere, al momento della presentazione della domanda di partecipazione, le dovute dichiarazioni previste dall’art. 38 del Codice comportasse l’esclusione del concorrente, senza che fosse consentito alla stazione appaltante disporne la regolarizzazione o l’integrazione, non trattandosi di mera irregolarità, vizio o dimenticanza di carattere puramente formale (cfr. Cons. St., sez. III, 14 dicembre 2011 n. 6569). 4
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