Page 68 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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                 8030; cfr. anche Id., VI, 4 giugno 2019, n. 3755,   In tale contesto, “indefettibile presupposto logico
                 in cui si pone in risalto la ratio del principio, volto a   del principio di rotazione  è  l’omogeneità  del
                 evitare “la cristallizzazione di relazioni esclusive tra   servizio posto a gara rispetto a quello svolto dal
                 la stazione appaltante ed il precedente gestore ed   soggetto nei cui confronti opera l’inibizione (Cons.
                 ampliando le possibilità concrete di aggiudicazione   Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1524)” (Cons. Stato, n.
                 in  capo  agli  altri  concorrenti”;  Id.,  V,  12  giugno   8030 del 2020, cit.); occorre, in particolare, che
                 2019, n. 3943, per cui il principio “è finalizzato a   l’oggetto presenti continuità fra i vari affidamenti in
                 evitare il consolidamento di rendite di posizione in   relazione alle prestazioni principali assegnate (cfr.
                 capo al gestore uscente”; Id., V, 31 marzo 2020,   Cons. Stato, V, 5 marzo 2019, n. 1524, che pone
                 n. 2182).                                      l’accento sulla “identità (e continuità), nel corso del
                                                                tempo, della prestazione principale o comunque –
                 Presupposto della sua applicazione è che venga in   nel  caso  in cui  non  sia  possibile individuare  una
                 rilievo un affidamento diretto o comunque ristretto,   chiara prevalenza delle diverse prestazioni dedotte
                 atteso  che  “Deve  ritenersi  che  l’applicazione  del   in rapporto (tanto più se aventi contenuto tra loro
                 principio di rotazione degli inviti o degli affidamenti   non  omogeneo)  –  che  i  successivi  affidamenti
                 sia limitata  alle procedure  negoziate”  (Cons.   abbiano  comunque  ad  oggetto,  in tutto  o  parte,
                 Stato, V, 22 febbraio 2021, n. 1515; III, 25 aprile   queste ultime”; Id., V, 17 marzo 2021, n. 2292).”
                 2020,  n.  2654;  V,  5  novembre  2019,  n.  7539;   Insomma continuiamo a muoverci lungo la sottile
                 nello stesso senso, cfr. anche le Linee Guida n. 4   linea  di  confine  che  Giurisprudenza,  Dottrina  e
                 dell’Anac, approvate con delibera n. 1097 del 26   pratica  ci  impongono  per  il tema  in  discussione,
                 ottobre 2016, da ultimo aggiornate con delibera n.   consci che: “Ogni ordine è un atto di equilibrio di
                 636 del 10 luglio 2019, spec. par. 3.6).       estrema precarietà. (Walter Benjamin)”.

















































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