Page 67 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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In Pillole Mediappalti
risultato affidatario nella precedente procedura, 04.02.2020, n. 875; V, 5.11.2019, n. 7539), deve,
salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata, tuttavia, considerarsi che nella specie non ricorre
puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che tale ipotesi;
hanno indotto a derogarvi (facendo, in particolare,
riferimento, al numero eventualmente circoscritto che, infatti, sebbene l’Amministrazione abbia voluto
e non adeguato di operatori presenti sul mercato; ampliare i partecipanti alla procedura, attraverso
al particolare e difficilmente replicabile grado l’avviso su richiamato, peraltro pubblicato
di soddisfazione maturato a conclusione del unicamente sul sito istituzionale, e non già nelle
precedente rapporto contrattuale ovvero al forme previste ex lege, comunque si è riservata
peculiare oggetto ed alle specifiche caratteristiche la possibilità di un vaglio preventivo, informando
del mercato di riferimento); ex ante che si riservava la possibilità di “di non
invitare uno o più operatori economici che abbiano
che la sua ratio è quella di evitare che il gestore manifestato interesse alla presente procedura” (ed
uscente, forte della conoscenza della strutturazione altresì anche la possibilità di invitarne altri, ove
del servizio da espletare acquisita nella precedente ritenuto necessario);
gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri
operatori economici (cfr. Cons. St., V, 17.03.2021, che la clausola limitativa citata esclude del tutto la
n. 2292), quindi di garantire alle imprese asserita non applicabilità alla specie del principio
concorrenti una posizione paritaria; di rotazione;
che, come affermato dalla giurisprudenza che si che detta clausola è legittima, in quanto, posta
condivide (cfr.: Tar Abruzzo, Pescara, 5.9.2020, n. comunque la necessità, in caso di mancato invito
251; Tar Toscana, I, 2.1.2018, n. 17), il principio di ditte che si siano proposte, di fornire giustificati
di rotazione si estende anche alle concessioni, in motivi, l’art. 36 pone solo un limite minimo
virtù di quanto stabilito dall’art. 164, comma 2, di valutazione di cinque operatori economici,
del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Alle procedure raggiunto il quale la partecipazione può essere
di aggiudicazione di contratti di concessione invece limitata;
di lavori pubblici o di servizi si applicano, per
quanto compatibili, le disposizioni contenute che, stante la richiamata ratio sottesa al principio
nella parte I e nella parte II, del presente codice, di rotazione, legittimamente l’Amministrazione lo
relativamente ai principi generali, alle esclusioni, ha applicato nei confronti dell’odierna ricorrente,
alle modalità e alle procedure di affidamento, alle non consentendole di partecipare alla procedura.”
modalità di pubblicazione e redazione dei bandi Sulla medesima onda interpretativa anche il
e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai Consiglio di Stato, Sez. V, 28 febbraio 2022, n.
motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, 1421, il quale rammenta: “In termini generali,
alle modalità di comunicazione ai candidati e la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato
agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli ha chiarito il significato e la portata di tale
operatori economici, ai termini di ricezione delle principio – che trova affermazione all’art. 36,
domande di partecipazione alla concessione e delle comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 – ponendo in
offerte, alle modalità di esecuzione”; risalto che “Il principio di rotazione di cui all’art.
36, comma 1, del d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
che, d’altra parte, essendo le stesse, per appalti costituisce necessario contrappeso alla notevole
e concessioni, le modalità e le procedure di discrezionalità riconosciuta all’amministrazione
affidamento, va da sé che, in caso di procedura nel decidere gli operatori economici da invitare
negoziata, si applichi detto principio, rimanendo in caso di procedura negoziata (Cons. Stato,
valida la ratio; V, 12 settembre 2019, n. 6160); esso ha infatti
l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di
che, se è vero che si è ritenuto che il principio di posizione e persegue l’effettiva concorrenza,
rotazione sia inapplicabile nel caso in cui la stazione poiché consente la turnazione tra i diversi operatori
appaltante decida di selezionare l’operatore nella realizzazione del servizio, consentendo
economico mediante una procedura aperta, all’amministrazione di cambiare per ottenere un
che non preveda una preventiva limitazione dei miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019,
partecipanti attraverso inviti (cfr. Cons.St., III, n. 3755)” (Cons. Stato, V, 15 dicembre 2020, n.
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