Page 67 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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In Pillole                                                                           Mediappalti







                 risultato  affidatario  nella  precedente  procedura,   04.02.2020, n. 875; V, 5.11.2019, n. 7539), deve,
                 salvo che la stazione appaltante fornisca adeguata,   tuttavia, considerarsi che nella specie non ricorre
                 puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che   tale ipotesi;
                 hanno indotto a derogarvi (facendo, in particolare,
                 riferimento, al numero eventualmente circoscritto   che, infatti, sebbene l’Amministrazione abbia voluto
                 e non adeguato di operatori presenti sul mercato;   ampliare i partecipanti alla procedura, attraverso
                 al  particolare  e  difficilmente  replicabile  grado   l’avviso  su  richiamato,  peraltro  pubblicato
                 di soddisfazione  maturato  a  conclusione  del   unicamente  sul  sito istituzionale,  e  non  già  nelle
                 precedente  rapporto  contrattuale  ovvero  al   forme  previste  ex  lege,  comunque  si è  riservata
                 peculiare oggetto ed alle specifiche caratteristiche   la possibilità di un vaglio preventivo, informando
                 del mercato di riferimento);                   ex  ante  che  si riservava  la  possibilità  di “di non
                                                                invitare uno o più operatori economici che abbiano
                 che la sua ratio è quella di evitare che il gestore   manifestato interesse alla presente procedura” (ed
                 uscente, forte della conoscenza della strutturazione   altresì  anche  la  possibilità  di invitarne  altri,  ove
                 del servizio da espletare acquisita nella precedente   ritenuto necessario);
                 gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri
                 operatori economici (cfr. Cons. St., V, 17.03.2021,   che la clausola limitativa citata esclude del tutto la
                 n.  2292),  quindi di garantire  alle imprese   asserita non applicabilità alla specie del principio
                 concorrenti una posizione paritaria;           di rotazione;

                 che,  come affermato  dalla giurisprudenza  che  si   che  detta  clausola è legittima, in quanto,  posta
                 condivide (cfr.: Tar Abruzzo, Pescara, 5.9.2020, n.   comunque la necessità, in caso di mancato invito
                 251; Tar Toscana, I, 2.1.2018, n. 17), il principio   di ditte che si siano proposte, di fornire giustificati
                 di rotazione si estende anche alle concessioni, in   motivi, l’art.  36  pone  solo  un  limite minimo
                 virtù di quanto  stabilito  dall’art.  164,  comma  2,   di valutazione  di cinque  operatori  economici,
                 del d.lgs n. 50/2016, secondo cui: “Alle procedure   raggiunto  il quale  la partecipazione  può  essere
                 di aggiudicazione  di contratti  di concessione   invece limitata;
                 di lavori  pubblici o  di servizi si  applicano,  per
                 quanto  compatibili,  le  disposizioni  contenute   che, stante la richiamata ratio sottesa al principio
                 nella parte I e nella parte II, del presente codice,   di rotazione,  legittimamente  l’Amministrazione  lo
                 relativamente  ai  principi generali,  alle esclusioni,   ha  applicato  nei confronti  dell’odierna  ricorrente,
                 alle modalità e alle procedure di affidamento, alle   non consentendole di partecipare alla procedura.”
                 modalità di pubblicazione e  redazione  dei bandi   Sulla  medesima  onda  interpretativa  anche  il
                 e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai   Consiglio  di  Stato,  Sez.  V,  28  febbraio  2022,  n.
                 motivi di esclusione,  ai criteri di aggiudicazione,   1421,  il  quale  rammenta:  “In termini generali,
                 alle modalità di comunicazione ai candidati e   la  giurisprudenza  di  questo  Consiglio  di  Stato
                 agli  offerenti,  ai  requisiti  di  qualificazione  degli   ha  chiarito  il  significato  e  la  portata  di  tale
                 operatori  economici,  ai  termini  di ricezione  delle   principio –  che  trova  affermazione  all’art.  36,
                 domande di partecipazione alla concessione e delle   comma  1,  d.lgs.  n.  50  del  2016  –  ponendo  in
                 offerte, alle modalità di esecuzione”;         risalto che “Il principio di rotazione di cui all’art.
                                                                36,  comma 1,  del d. lgs. 18  aprile 2016,  n. 50,
                 che,  d’altra  parte,  essendo  le stesse,  per  appalti   costituisce necessario  contrappeso  alla  notevole
                 e  concessioni,  le modalità e  le procedure  di   discrezionalità riconosciuta  all’amministrazione
                 affidamento,  va  da  sé  che,  in  caso  di  procedura   nel  decidere  gli operatori  economici da  invitare
                 negoziata,  si applichi  detto principio, rimanendo   in  caso  di  procedura  negoziata  (Cons.  Stato,
                 valida la ratio;                               V,  12  settembre  2019,  n.  6160);  esso  ha  infatti
                                                                l’obiettivo di evitare  la formazione  di rendite  di
                 che, se è vero che si è ritenuto che il principio di   posizione e  persegue  l’effettiva  concorrenza,
                 rotazione sia inapplicabile nel caso in cui la stazione   poiché consente la turnazione tra i diversi operatori
                 appaltante  decida  di selezionare  l’operatore   nella  realizzazione del  servizio, consentendo
                 economico  mediante  una  procedura  aperta,   all’amministrazione  di  cambiare  per  ottenere  un
                 che  non preveda  una  preventiva limitazione  dei   miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019,
                 partecipanti  attraverso  inviti  (cfr.  Cons.St.,  III,   n. 3755)” (Cons. Stato, V, 15 dicembre 2020, n.

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