Page 66 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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                 Dal momento che il “principio di rotazione” funge   (in  questo  momento  storico  particolarmente
                 da  contrappeso  rispetto  alla  facoltà  attribuita   rilevante   e   precisamente   fronteggiato   dal
                 all’amministrazione  appaltante  di individuare  gli   legislatore); ancora,  all’impossibilità  di applicare
                 operatori  economici  con  i  quali  contrattare,  esso   in  modo  letterale  la  disposizione normativa  che
                 non  trova  applicazione  quando  l’amministrazione   prevede la rotazione degli inviti e degli affidamenti
                 procede attraverso un avviso pubblico aperto (cfr.   in  modo  da  assicurare  l’effettiva  possibilità  di
                 anche le Linee Guida dell’ANAC n. 4 del 26 ottobre   partecipazione delle microimprese, piccole e medie
                 2016,  aggiornate  con  delibera  1  marzo  2018,   imprese, qualora questo determini fattualmente un
                 n.  206),  come  originariamente  deliberato  nella   azzeramento del mercato di riferimento entro cui
                 procedura de qua con la determina n. 87 del 2021.   una  stazione  appaltante  è  chiamata  ad  operare;
                 Sul punto si veda  anche  Tar  Campania-Napoli,   o ancora,  all’inapplicabilità del criterio della
                 Sez. II, 2 marzo 2022, n. 1425.                rotazione all’istituto dell’avvalimento (interessante
                                                                in tal senso la sentenza del TAR Lombardia, sez.
                 Ancora, Consiglio di Stato n. 2525 del 05/04/2022,   IV, 26 febbraio 2022, n. 482, il quale ricorda che:
                 definisce  un  assunto  ormai  noto  per  il  quale:  “il   “Non  vi  è  invece  alcun  addentellato  normativo
                 principio di  rotazione  non  è  regola  preclusiva   che consenta di ritenere esclusa, per gli operatori
                 (all’invito del gestore  uscente  e  al conseguente   aggiudicatari di precedenti gare o partecipanti alle
                 suo  rinnovato  affidamento  del  servizio)  senza   stesse,  la  possibilità di porre  la  propria  capacità
                 eccezione,  potendo  l’amministrazione  derogarvi   tecnica  e/o  amministrativa  a  disposizione di
                 fornendo  adeguata,   puntuale  e   rigorosa   una  diversa  ditta  invitata  alla  nuova  procedura,
                 motivazione delle ragioni che l’hanno a ciò indotta”   rivestendo così il ruolo di ausiliari in un rapporto
                 (nello stesso senso Cons. Stato, Sez. V, 3.04.2018,   di avvalimento. In  tale  fattispecie, invero,  il
                 n. 2079; 13.12.2017, n. 5854; Sez. VI, 31 agosto   soggetto  beneficiario  dell’invito,  e  per  ipotesi
                 2017, n. 4125, ecc.).                          dell’aggiudicazione,  non  coincide con  l’ausiliaria,
                                                                bensì con la ditta invitata”).
                 Assunto in linea con l’ANAC e con le previsioni delle
                 Linee  Guida  n.  4,  nelle  quali  l’invito  dell’uscente   Interessante  anche  la  pronuncia  recente  del
                 non  è  da  demonizzare  e/o  da  inquadrare  solo   Tar  Puglia,  Bari,  Sez.  II,  06/05/2022,  n.  618
                 e  soltanto  in chiave  patologica,  dovendosi   che  ha  respinto  il ricorso  dell’operatore  gestore
                 viceversa  valorizzare  il momento  motivazionale   uscente  che  ha  contestato  il mancato  invito
                 del  provvedimento,  in  forza  anche  di  alcuni   alla  procedura  avviata  dall’amministrazione  e
                 elementi  chiave  sui  quali  far  leva,  quali  a  titolo   nella  quale  quest’ultima  aveva  proceduto  con
                 esemplificativo e non esaustivo:               una  manifestazione  preliminare  di  interesse  per
                                                                reperire nominativi e nella quale si era riservata la
                 -    La  particolare  struttura  del  mercato  e  della   possibilità di invitare operatori già iscritti al portale
                    riscontrata effettiva assenza di alternative,  in dotazione  onde  ampliare  la rosa  degli invitati,
                 -      Il grado di soddisfazione maturato a conclusione   ovvero  di non invitare  soggetti che  avessero
                    del   precedente   rapporto   contrattuale  manifestato interesse.
                    (esecuzione  a  regola  d’arte  e  qualità  della
                    prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi   Il TAR ha motivato il provvedimento dicendo che:
                    pattuiti) e della competitività del prezzo offerto   “l’art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs n. 50/2016
                    rispetto alla media dei prezzi  praticati nel   prevede  che  debba  essere  rispettato  il  principio
                    settore di mercato di riferimento.          di  rotazione  degli  inviti,  in  caso  di  “affidamento
                                                                diretto  [inferiore  alle  soglie  di cui  all’articolo  35]
                 Per la verità, ragionare sul criterio di rotazione si   previa  valutazione  …, per  i servizi  e le forniture,
                 porta dietro tanti ulteriori aspetti e spunti, sui quali   di almeno  cinque  operatori  economici individuati
                 muoversi onde ricercare il giusto equilibrio con i veri   sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi
                 principi comunitari quali concorrenza, economicità   di operatori economici”;
                 ed efficienza dell’azione amministrativa.
                                                                che il richiamato principio comporta, di norma, il
                 Pensiamo ad esempio all’invito dei precedenti invitati;   divieto di invitare  a  procedure  negoziate  dirette
                 o ancora,  all’incremento  dei prezzi  intervenuto   all’assegnazione di un appalto il contraente uscente
                 medio tempore rispetto al precedente affidamento   nonché  l’operatore  economico invitato e  non

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