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Mediappalti Osservatorio sulla Corte dei Conti
Incentivi e project financing
Per effetto di tale pronunciamento, prosegue il collegio, “l’orientamento da subito maggioritario ha
avuto modo di affermare che il principio enunciato dalla Sezione delle Autonomie trova completa
e totale applicazione non solo nell’ipotesi di concessione, ma anche in relazione alle altre forme
contrattuali rientranti nella nozione di partenariato pubblico privato (cfr. Sezione regionale di controllo
per la Lombardia, deliberazioni n. 211/2019/PAR, 429/2019/PAR, n. 110/2020/PAR)”.
Sulla questione, del resto, è intervenuto anche successivo avvallo da parte della stessa Sezione
delle Autonomie visto che “con deliberazione 10/2021/QMIG, ha definitivamente chiarito che per le
fattispecie di partenariato pubblico privato, disciplinate dagli art. 180 seguenti del Codice, non trova
applicazione il sistema di incentivazione previsto dall’art. 113”.
Pertanto, la stessa finanza di progetto rientra a pieno titolo nella nozione di partenariato pubblico/
privato. Testualmente, si legge in deliberazione che “La finanza di progetto, disciplinata dall’art. 183,
rientra senza dubbio nella nozione di partenariato pubblico privato e pertanto, in relazione a tale
fattispecie, ne va esclusa l’incentivabilità a norma dell’art. 113 del Codice”.
3. Riscontro
Per effetto di dette premesse, la conclusione è che “non sono incentivabili, ai sensi dell’art. 113 del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le attività svolte in relazione ad una fattispecie di finanza di
progetto, di cui all’art. 183 del medesimo decreto legislativo”.
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