Page 62 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Mediappalti A. D. R.
A Domanda
Rispondiamo A. D.
R.
In presenza di violazioni “non
2 l’esclusione di un operatore
definitivamente accertate”
economico dalla procedura di gara
è automatica?
La disposizione di cui dall’art. 80, comma 4, d.lgs.
12 aprile 2016, n. 50 come integrata con D.L. n.
76 del 2020 distingue due ipotesi concernenti,
rispettivamente:
- la commissione di violazioni gravi,
definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse
1 Cosa succede in caso di mancata (o dei contributi previdenziali), in presenza
delle quali è prevista l’automatica esclusione
nomina formale del Responsabile
dell’operatore;
Unico del Procedimento?
- la commissione di gravi violazioni, non
definitivamente accertate, agli obblighi relativi
Non prevedendo l’art. 31 del Codice una specifica al pagamento l’inadempimento agli obblighi di
disciplina da applicarsi alla ipotesi in cui non vi pagamento delle imposte e delle tasse (o dei
sia stata, una formale nomina del responsabile contributi previdenziali) che, viceversa, “può”
(unico) del procedimento, risulta applicabile la comportare l’estromissione del partecipante
regola generale della l. 241/1990, in particolare laddove l’Amministrazione ne sia a conoscenza
la previsione recata nell’art. 5, in virtù della e possa adeguatamente dimostrarlo.
quale, nel caso di mancata nomina di un
funzionario quale responsabile del procedimento, Secondo un prevalente orientamento
deve intendersi che tale funzione sia attribuita giurisprudenziale, la valutazione di gravità è
“automaticamente e naturalmente” al dirigente predeterminata dal legislatore al raggiungimento
responsabile dell’ufficio e del procedimento ovvero della soglia (€ 5.000,00) di cui all’art. 48 bis del
al funzionario che detto ufficio dirige (nel caso in D.P.R. n. 602/1972 nel primo caso e € 35.000,00
cui l’organigramma dell’ente-stazione appaltante nel secondo caso. La differenza tra le due
non preveda, in pianta organica, la presenza di previsioni riposa chiaramente sull’automaticità,
posizioni dirigenziali). Può quindi affermarsi che, nel primo caso, ovvero sulla facoltatività del potere
anche nella vigenza del nuovo ‘Codice’ dei contratti di esclusione da parte della stazione appaltante,
pubblici, nel caso di mancata nomina espressa di al verificarsi dei presupposti normativamente
un responsabile (unico) del procedimento, deve previsti, nel secondo caso. Ai fini dell’adozione
intendersi automaticamente assunta tale funzione dell’atto espulsivo, sarà pertanto indispensabile
dal dirigente o dal funzionario responsabile verificare se sussistono i presupposti per
dell’ufficio, senza che la mancata espressione l’applicazione della esclusione facoltativa, ossia la
manifesta e formale della nomina del responsabile gravità delle violazioni e la conoscenza e adeguata
(unico) del procedimento si possa tradurre in un dimostrazione di esse, con effetto pur sempre
vizio invalidante della procedura. limitato solo al procedimento in corso.
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