Page 38 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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                 le motivazioni poste a fondamento della suddetta   attraverso  il meccanismo  della  risoluzione
                 Delibera  dell’Autorità,  verificando  se  ed  in  che   anticipata  e  contestuale  nuova  stipula,  rispetto
                 misura siano “esportabili” a casi consimili.   alla disdetta al termine del contratto con indizione
                                                                di una procedura comparativa per l’individuazione
                 Il  “secondo”  contratto  di  locazione  (dal  2049  al   del nuovo conduttore. Per le osservazioni di cui
                 2079), infatti, è da ritenersi nullo per violazione   sopra,  si  ritiene  che  …  abbia  disatteso  le  regole
                 dell’art.  1573  cod.  civ.  (“Salvo  diverse  norme   minimali di pubblicità, trasparenza e concorrenza
                 di legge,  la  locazione  non  può  stipularsi per  un   richieste dall’art. 4 del d.lgs. 50/2016.”.
                 tempo  eccedente  i  trent’anni.  Se  stipulata  per
                 un  periodo  più  lungo  o  in  perpetuo,  è  ridotta  al
                 termine  suddetto.”)  e,  quindi,  perché  colpito  da   2. Il  profilo soggettivo: perché il titolare
                 nullità  “per violazione  di norma  imperativa”, ex   dell’immobile è tenuto al rispetto del
                 art. 1344 cod. civ. Il che, peraltro, potrebbe porre   Codice dei Contratti pubblici
                 il tema della possibile “conservazione degli effetti
                 del contratto”, ex art. 1424 cod. civ., in ossequio   Innanzitutto,  nella  Delibera  ci  si  concentra
                 al principio per cui “utile per inutile non vitiatur”.  sulla  natura  pubblicistica  dell’ente  titolare
                                                                dell’immobile.  Da  qui,  secondo  l’ANAC  discende
                 Ma  secondo  l’Autorità,  anche  il “primo”contratto   in  limine  l’applicabilità  del  Codice  dei  Contratti
                 di  locazione  (dal  2019  al  2049)  è  da  ritenersi   pubblici ai “contratti attivi” (da intendersi, questi
                 nullo,  per  essere  stato  affidato  “in  via  diretta”,   ultimi,  come  i  contratti  dai  quali  il  soggetto
                 in  violazione  dei principi di imparzialità  e  libera   pubblico trae un introito di natura economica.).
                 concorrenza di cui si è detto.
                                                                La prima parte della Delibera in commento, quindi
                 E tali vizi si estendono anche all’altro contratto.  si apre con una attenta ricostruzione delle norme
                 L’ANAC  non  ha  la  competenza  di annullare  il   di riferimento applicabili agli enti con finalità socio
                 contratto  (ovvero,  i contratti)  asseritamente   assistenziali:  l’attuale  ente  proprietario,  infatti,
                 illegittimo, però conclude per l’invio della propria   non solo ha questa finalità, ma è nato dalla fusione
                 Delibera ai soggetti interessati (per l’adozione di   –  sancita  da  un  Decreto  regionale  del  dicembre
                 eventuali provvedimenti di tutela o autotutela) ed   2019 – di due enti con le stesse finalità.
                 all’ente  vigilante,  la  Regione  Veneto,  postulando
                 l’avvio di una indagine in sede contabile.     A  seguito  della  sentenza  della  Consulta  n.
                                                                396/1988   sembra    venire   meno   l’aspetto
                 E  infatti,  deduce:  “Così operando,  tuttavia,  il   pubblicistico di quelle particolari categorie di enti
                 confronto  concorrenziale  non  ha  avuto  modo   chiamati  “IPAB”  (Istituti  Pubblici  di  Assistenza
                 di esplicarsi in alcun modo atteso che si è    e  Beneficenza),  costituiti  in  forza  del  R.D.  n.
                 proceduto,   sostanzialmente,   all’affidamento   2841/1923  che,  quindi,  “potevano  continuare  a
                 diretto della gestione di un bene (locazione) che   sussistere  assumendo  la  personalità  giuridica  di
                 costituisce  un’occasione  di guadagno rilevante.   diritto privato, qualora in possesso dei requisiti di
                 Inoltre,  il  principio  di  economicità  citato  …  a   un’istituzione privata.”.
                 sostegno  della  legittimità  del  proprio  operato,
                 se  giustifica  il  ricorso  al  modulo  della  locazione   In  seguito,  con  la  L.  n.  207/2001  (emanata  in
                 onde assicurare lo sfruttamento delle potenzialità   attuazione  della  Legge  Delega  n.  328/2000)
                 economiche  del bene,  non  consente  tuttavia  di   le  IPAB  “sono quindi entrate  a pieno titolo nel
                 pretermettere  il (concorrente  e  non  alternativo)   meccanismo della  produzione e  dell’erogazione
                 principio di pubblicità  e  trasparenza  dell’azione   dei servizi di assistenza,  sia  mediante  modelli
                 amministrativa, tanto più nei casi in cui, come   gestionali e organizzativi di stampo aziendalistico,
                 quello in esame,  non è  stata  compiuta  alcuna   mantenendo la natura giuridica di diritto pubblico
                 analisi  dei  costi/benefici  derivanti  da  siffatta   (ASP),  sia  trasformandosi  in  più  flessibili  schemi
                 scelta.  … infatti, nel corso di istruttoria, ha indicato   privatistici.”.
                 i vantaggi economici conseguiti attraverso le
                 rinegoziazioni ed il relativo progressivo aumento   Ma la vera e propria “svolta in senso pubblicistico”
                 del canone; tuttavia, non ha fornito elementi atti   delle  IPAB  avviene,  con  la  riforma  del  Titolo  V
                 a comprovare la misura del risparmio conseguito   della Costituzione, che ha assegnato alle Regioni

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