Page 39 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 la  competenza  in  materia  di  assistenza  sociale   normativamente  richiesti  per  poter  qualificare  il
                 e,  di  fatto,  ha  consentito  a  ciascuna  Regione  di   soggetto come “organismo di diritto pubblico”:
                 “produrre una legislazione differenziata e creando   infatti, l’ente ha una propria soggettività giuridica,
                 diversi sistemi di assistenza (pur richiamando, in   ha  indiscutibilmente  una  finalità  pubblicistica  di
                 molti casi, la  legislazione statale di riferimento).   interesse generale (id est l’assistenza  sociale) e
                 Sulla base degli interventi di cui sopra, si è venuto   viene governato da un Consiglio di Amministrazione
                 delineando  un  sistema  di ex  IPAB  caratterizzate   nominato interamente da soggetti pubblici
                 da  «una  intensa  disciplina  pubblicistica  con  una   (prefetto di Venezia e Comune di Venezia).
                 notevole permanenza di elementi privatistici, il che
                 conferisce ad esse una impronta assai peculiare   In sintesi, citando la decisione del Consiglio di Stato
                 rispetto  ad  altre  istituzioni pubbliche  ...una   n. 6272 del 3 settembre 2021, “ricorre il requisito
                 sorta  di natura  ibrida»  (Corte  Cost.  sentenza  n.   teleologico  se  l’organismo  è  stato  costituito  da
                 161/2012).”. In questo alveo di discrezionalità, la   un soggetto pubblico appartenente  al perimetro
                 Regione Veneto “nonostante i vari progetti di legge   allargato  della  pubblica  amministrazione,  per
                 presentati negli anni, non è ancora addivenuta ad   dare esecuzione ad un servizio che è necessario,
                 un riordino della disciplina di cui trattasi”.  in  quanto  strettamente  connesso  alla  finalità
                                                                pubblica  dello stesso. In questa  prospettiva,
                 Pertanto, l’ANAC desume la natura di “organismo   dunque,  i compiti assegnati all’organismo,  e
                 di diritto pubblico” esaminando lo statuto e   posti alla  base della  sua  istituzione, assumono
                 le  finalità  dell’ente  (come  previsto  dall’art.  3,   un carattere “preminente” rispetto alle modalità
                 comma  1  lett.  d)  D.Lgs.  n.  50/2016,  ove  si   con  cui  vengono  svolte  le  attività  allo  stesso
                 identifica  l’”organismo  di  diritto  pubblico”  in   demandate, poiché mentre i primi “sono alla base
                 quelle  fattispecie  in  cui  siano  compresenti  i  tre   della  nuova  modalità  organizzativa  scelta  per
                 requisiti  esplicitati  dalla  norma  stessa,  cioè   perseguire  finalità  amministrative  di  interesse
                 quello  “teleologico”,  quello  “personalistico”  e   generale,  dunque  concretizzano un  particolare
                 quello “dell’influenza dominante”) “con le evidenti   modo  di  auto-organizzarsi  della  pubblica
                 conseguenze  in  punto  di  disciplina applicabile.”,   amministrazione in riferimento al perseguimento
                 perché “La nozione di organismo di diritto pubblico   di  finalità  che  comunque  le  appartengono”,  le
                 deriva  dalla  disciplina  europea  dei contratti   seconde “riflettono il modo di porsi dell’organismo
                 pubblici  e  risulta  ispirata  alle  esigenze  di  tutela   in rapporto al mercato”. Anzi, queste ultime sono
                 della concorrenza. La ratio sottesa agli interventi   destinate a cedere rispetto ai compiti assegnati, in
                 della  Corte  di Giustizia  Europea  sull’argomento   quanto: “a) non sono espressamente citate dalle
                 in esame, si apprezza in merito alla necessità di   disposizioni, neppure quelle eurounitarie; b) sono
                 prevenire, da parte di enti formalmente privati ma   in  realtà  inidonee  a  differenziare  con  chiarezza
                 di fatto esercitanti attività di interesse generale   l’azione pubblica  da  quella  di un operatore
                 non  rientrante  nel libero  mercato,  la  possibile   economico privato […]; c) sono potenzialmente
                 elusione  delle  norme  sulla  concorrenza  ed in   mutevoli nel tempo, perché non si può escludere
                 particolare l’obbligo di gara previsto dal Codice dei   che  de  facto  un’attività  originariamente  non
                 contratti pubblici per la pubblica amministrazione   remunerativa lo divenga nel tempo; e viceversa,
                 sottratta, ontologicamente, alla disciplina ed alle   perda, per l’andamento dei mercati – il cui grado di
                 conseguenze del fallimento.”.                  concorrenzialità buon ben variare – tale effettiva
                                                                capacità: sicché si tratta di un indicatore in realtà
                 In  tale  contesto,  poi,  è  di  particolare  interesse   instabile perché soggetto a contingenti circostanze
                 l’inciso “L’organismo di diritto pubblico ha   esterne, dunque non preciso e dirimente.”.
                 rappresentato,  e  rappresenta,  quindi,  strumento
                 essenziale di riequilibro di mercato successiva al   Nello specifico, la finalità di interesse generale si
                 fenomeno  delle  privatizzazioni,  concretizzatasi   rinviene anche dalla considerazione che proprio
                 nell’annoso dibattito sulla qualificazione giuridica   i  beni  patrimoniali  conferiti  all’ente  (tra  cui,
                 dei  nuovi  enti  nonché,  conseguentemente,  sulla   ovviamente, quello oggetto di locazione) assolvono
                 disciplina loro applicabile.”.                 a funzioni sociali e culturali (l’art. 5 dello Statuto
                                                                dell’ente dispone che “il patrimonio dell’Ente non
                 L’Autorità rileva, nel caso dell’ente proprietario   può essere distolto dal perseguimento delle finalità
                 dell’immobile,  la  compresenza  dei  tre  requisiti   istituzionali”) e sono gestiti senza perseguire scopi

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