Page 42 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Mediappalti Il Punto
Anche in questo caso, quindi, il Legislatore è il del vantaggio economico che i privati trarranno dal
convitato di pietra presente al tavolo, ma non gli bene, espressamente adibito, in base ai contratti
vengono “apparecchiati” gli strumenti per poter di locazione, a struttura ricettiva alberghiera, e
prendere una decisione, in termini normativi o dunque costituente un’occasione di guadagno
almeno procedurali. rilevante, che avrebbe imposto, anche sotto questo
aspetto, l’adozione di una procedura trasparente,
con criteri di assegnazione prestabiliti, all’esito di
4. Il profilo oggettivo: perché anche un una comparazione tra più soggetti potenzialmente
contratto di locazione di un immobile interessati all’utilizzo del bene, a tutela dei principi
pubblico è assoggettato al rispetto comunitari pro-concorrenziali.”
del Codice dei Contratti pubblici
E, ancor più, l’Autorità sembra fare il controcanto
Come si è detto, l’Autorità ritiene che il negozio all’Adunanza Plenaria quando sottolinea che: “per
giuridico posto in essere sia riconducibile ai il diritto comunitario, infatti, i contratti pubblici
“contratti attivi” stipulati da uno dei soggetti costituiscono un’occasione di guadagno per gli
tenuti all’applicazione del Codice dei Contratti operatori economici, essendo in grado di attribuire
pubblici. vantaggi economicamente rilevanti e di alterare il
funzionamento del mercato. Le libertà economiche
E questo, indipendentemente dalla circostanza sancite dal Trattato e i principi di libero mercato
(che l’ente titolare non ha mancato di sottolineare) e tutela della concorrenza sarebbero infatti
che i contratti attivi di locazione non sono soggetti vanificati se l’affidamento dei contratti pubblici che
alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016. comportano un’occasione di guadagno venissero
affidati sulla base di criteri non concorrenziali, in
“Nella comunicazione di avvio dell’istruttoria è assenza di procedure in grado di assicurare la par
stato invece evidenziato come il correttivo al condicio e la trasparenza.”.
Codice dei contratti (d.lgs. n. 56 del 2017) abbia
inserito all’art. 4 del d.lgs. 50/2016 la locuzione Come si enunciava, però, al momento di indicare
“contratti attivi”, recependo le indicazioni – come pure sarebbe nelle sue attribuzioni – una
formulate dal Consiglio di Stato nel parere n. 782 procedura corretta da seguire per l’assegnazione
del 30 marzo 2017. Ne consegue che l’affidamento di queste tipologie di contratti, ebbene, in questo
dei contratti attivi, e dunque anche le locazioni punto l’ANAC non procede oltre, riservandosi
quali quelle di cui trattasi, pur non essendo soltanto considerazioni di carattere generale.
sottoposto alla disciplina di dettaglio del d.lgs.
50/2016, è comunque sottoposto all’osservanza Tra queste, emblematicamente, l’osservazione che
dei principi generali a tutela della concorrenza risponde ai dubbi espressi dall’ente proprietario
previsti dall’art. 4 per tutti i contratti esclusi circa l’inapplicabilità del Codice dei Contratti
dall’ambito di applicazione oggettiva del Codice pubblici alle locazioni: “L’obbligo di gara, ancorché
dei contratti pubblici.”. Ciò, quindi, “avrebbe informale, che si desume dai principi generali a
imposto, per l’individuazione del conduttore, tutela della concorrenza, è stato, infatti, esteso
l’espletamento quantomeno di una gara informale, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia anche
previa pubblicazione di un avviso pubblico o ai contratti diversi da quelli oggetto delle direttive
manifestazione di interesse, che individuasse gli … ai contratti gratuiti ma economicamente
elementi essenziali del contratto di locazione ed i interessati ed ai contratti attivi. Tali contratti
criteri di individuazione del locatore, assicurando costituiscono infatti, un’opportunità di guadagno
l’attuazione dei principi comunitari di pubblicità economicamente rilevante, anche indiretta, in
trasparenza, imparzialità e par condicio, oltre che grado di alterare il funzionamento del mercato”.
corollari del principio di buon andamento di cui
all’art. 97 della Costituzione.“. Ma in questo inciso, probabilmente, và cercata
quellaportata “espansiva” della Delibera,
L’ANAC, poi, riprende il fil rouge già presente che porta a ritenere i concetti espressi come
nelle già citate decisioni “gemelle” dell’Adunanza “esportabili” ad altri casi consimili. Ove vi fossero
Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del dubbi, sul punto, l’Autorità reitera il motivo
2021, osservando: “occorre altresì tenere conto delle sue censure, appuntandole, infine, anche
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