Page 43 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Il Punto Mediappalti
contro la rinegoziazione del “primo contratto” di Con riguardo all’ultima linea difensiva dell’ente
locazione: anche questa effettuata con modalità proprietario – che sosteneva la sostanziale
ritenute anticoncorrenziali e non sufficientemente ”convenienza” dell’operazione effettuata, con un
trasparenti. maggiore introito in termini di canoni di locazione
– l’Autorità ha ancora una volta posto in dubbio la
Secondo l’ANAC, infatti, l’ente titolare dell’immobile bontà della strategia adottata; in particolare, ha
“nel corso di istruttoria, ha indicato i vantaggi sottolineato l’impossibilità di valutare la presunta
economici conseguiti attraverso lerinegoziazioni “convenienza”, in mancanza di prove comparative.
ed il relativo progressivo aumento del canone; Anche sotto tale aspetto, quindi, sarebbe stata
tuttavia, non ha fornito elementi attia comprovare auspicabile una indagine di mercato che avrebbe
la misura del risparmio conseguito attraverso potuto consentire di verificare la convenienza di
il meccanismo della risoluzioneanticipata e rinegoziare il contratto di locazione, in luogo della
contestuale nuova stipula, rispetto alla disdetta indizione di una nuova procedura di affidamento.
al termine del contratto con indizionedi una
procedura comparativa per l’individuazione del E, nel frattempo, il vecchio convento si interroga
nuovo conduttore.”, perciò “si ritiene che … abbia su quando arriverà il suo momento di potersi
disatteso le regole minimali di pubblicità…poste a legittimamente fregiare del titolo di hotel de
tutela della trasparenza e concorrenza e richieste charme: Cenerentola non abita nel 2022!
dall’art. 4 D.Lgs. 50/2016.”.
E “tale meccanismo, che si traduce in sostanza
in un affidamento diretto di un bene contendibile
alivello comunitario, appare lesivo dei principi
di libera concorrenza, par condicio e pubblicità
al paridelle proroghe e dei rinnovi dei contratti
pubblici, ammessi solo in ipotesi eccezionali,
come ha piùvolte ribadito l’Autorità in materia di
contratti di appalto (si vedano ex multis le Delibere
n. 576 e591 del 28 luglio 2021).”.
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