Page 43 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
P. 43

Il Punto                                                                             Mediappalti







                 contro la rinegoziazione del “primo contratto” di   Con  riguardo  all’ultima  linea  difensiva  dell’ente
                 locazione: anche questa effettuata con modalità   proprietario  –  che  sosteneva  la  sostanziale
                 ritenute anticoncorrenziali e non sufficientemente   ”convenienza”  dell’operazione  effettuata,  con  un
                 trasparenti.                                   maggiore introito in termini di canoni di locazione
                                                                – l’Autorità ha ancora una volta posto in dubbio la
                 Secondo l’ANAC, infatti, l’ente titolare dell’immobile   bontà della strategia adottata; in particolare, ha
                 “nel corso di istruttoria,  ha  indicato  i vantaggi   sottolineato l’impossibilità di valutare la presunta
                 economici conseguiti attraverso  lerinegoziazioni   “convenienza”, in mancanza di prove comparative.
                 ed il relativo progressivo aumento del canone;   Anche  sotto  tale  aspetto,  quindi,  sarebbe  stata
                 tuttavia, non ha fornito elementi attia comprovare   auspicabile una indagine di mercato che avrebbe
                 la  misura  del risparmio conseguito  attraverso   potuto consentire di verificare la convenienza di
                 il meccanismo  della  risoluzioneanticipata  e   rinegoziare il contratto di locazione, in luogo della
                 contestuale  nuova  stipula,  rispetto  alla  disdetta   indizione di una nuova procedura di affidamento.
                 al termine  del contratto con indizionedi una
                 procedura  comparativa  per  l’individuazione  del   E, nel frattempo, il vecchio convento si interroga
                 nuovo conduttore.”, perciò “si ritiene che  … abbia   su  quando  arriverà  il  suo  momento  di  potersi
                 disatteso le regole minimali di pubblicità…poste  a   legittimamente  fregiare  del  titolo  di  hotel de
                 tutela della trasparenza e concorrenza e richieste   charme: Cenerentola non abita nel 2022!
                 dall’art. 4 D.Lgs. 50/2016.”.

                 E “tale  meccanismo,  che  si traduce  in  sostanza
                 in un affidamento diretto di un bene contendibile
                 alivello comunitario, appare lesivo dei principi
                 di libera  concorrenza,  par  condicio e  pubblicità
                 al paridelle proroghe e  dei rinnovi dei contratti
                 pubblici, ammessi solo in ipotesi eccezionali,
                 come ha piùvolte ribadito l’Autorità in materia di
                 contratti di appalto (si vedano ex multis le Delibere
                 n. 576 e591 del 28 luglio 2021).”.







































                                                             43
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48