Page 41 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Apparentemente,  dunque,  i  “beni  di  natura   di gara affine alla concessione, o ad altri modelli
                 pubblica”  (concetto  ben  più  ampio  rispetto  ai   di partenariato pubblico privato, che essendo
                 “beni demaniali” del primo periodo) concessi in   “dedicato” alla rivalutazione e utilizzazione dei beni
                 “locazione”  -  anche  ai  fini  della  modifica  della   immobili pubblici, si potrebbe perciò denominare
                 destinazione d’uso – finalizzata allo sfruttamento   “partenariato per la valorizzazione”.
                 dei beni stessi,  non  rientrano  nel novero  delle
                 “concessioni”.                                 Invero,   questa   tipologia   di   “concessione”
                                                                non  è  che  la  moderna  erede  dei  “programmi
                 A fortiori, quindi si comprende il dispositivo dell’art.   unitari di valorizzazione”  e  delle  “concessioni
                 10, comma 8, lett. a) della stessa Direttiva, ove si   di valorizzazione”  che,  sempre  con  particolare
                 prescrive che “La presente direttiva non si applica   riguardo  ai  beni  culturali,  erano  prototipi  di
                 alle concessioni per: … a) l’acquisto o la locazione,   strumenti di partenariato già disciplinati dall’art.
                 quali che siano le relative modalità finanziarie, di   3-bis  nel  D.L.  n.  351/2001  (convertito  con  la  L.
                 terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o   n.  410/2001),  ove  si  preconizzava  di  attivare
                 riguardanti diritti su tali beni;”.            meccanismi   di   sviluppo   e   trasformazione
                                                                urbana  con  i  quali  si  poteva  provvedere  anche
                 Dunque,  nel  caso  in  esame  si  tratterebbe  non   alla  trasformazione  in  senso  imprenditoriale
                 necessariamente  di un  “contratto  di locazione”   dei  beni  pubblici,  garantendone  in  definitiva  la
                 –  inteso  nella  causa  tipica  a  questo  attribuita  –   conservazione e la fruizione.
                 ma piuttosto di un modello molto simile a quello   Lo  stesso  iter,  poi,  è  stato  ri-editato  nella
                 delle “concessioni” demaniali, ovvero le ben note   successiva  stagione  delle  cartolarizzazioni,
                 “concessioni di valorizzazione”, recentemente   avviata con l’art. 58 L. n. 133/2008 – stavolta con
                 balzate  alla  ribalta  della  cronaca  –  ancora   l’importante  distinzione  che  venivano  escluse  le
                 risuonano  le  decisioni  “gemelle”  dell’Adunanza   locazioni dei beni pubblici, affidate all’Agenzia del
                 Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021,   Demanio con l’art. 12 L. n. 111/2011 -.
                 cui recentemente ha fatto eco la Suprema Corte,
                 Sez.  III  con  la  sentenza  n.  15676  del  22  aprile   Il  semplice  meccanismo  alla  base  di  queste
                 2022  -  proprio  per  le  medesime  problematiche   forme di partenariato consiste nell’individuazione
                 legate  alle  modalità  di attribuzione  e  di rinnovo   di  un  immobile  che  necessita  di  attenzione  e
                 delle stesse.                                  manutenzione, nel consentirne la riqualificazione,
                                                                anche   riconvertendone   l’uso   con   finalità
                 In altre parole, quindi, è proprio la natura “ibrida”   imprenditoriali  ed  affidandolo  a  soggetti  privati,
                 dei contratti di che trattasi, che esula dalla tipicità   nel fissare la durata del contratto commisurandola
                 della locazione, che sembra riproporre le stesse   all’equilibrio   economico/finanziario   degli
                 tematiche già affrontate dall’Adunanza Plenaria e   investimenti effettuati.
                 dalla  Suprema  Corte  -  e  dalla  Corte  di Giustizia
                 e  dall’Autorità  Antitrust  prima  di  esse  -,  quasi   Invece,  l’Autorità  si limita  a  ricordare:  ”in  ogni
                 invogliando l’ANAC ad esprimere anch’essa le sue   caso, per quanto concerne l’ambito di applicazione
                 considerazioni sul punto.                      oggettiva dell’evidenza pubblica, occorre riferirsi
                                                                anche  principi generali dei  Trattati a  tutela
                 Ma  anche  l’ANAC  non  riesce  –  su  questo  punto   della concorrenza,  da  cui derivano i principi di
                 –  a  fornire  indicazioni  precise  sulle  modalità   pubblicità,  trasparenza,  non  discriminazione  e
                 da  seguire  per  l’affidamento  di  questo  tipo  di   mutuo  riconoscimento.  Tali  principi  sono  stati
                 “locazioni/concessioni”  e  così,  anche  in  questa   dettati in maniera più specifica delle Direttive del
                 occasione, traspare l’esigenza di predisporre un   2014  in  tema  di appalti e  concessioni di servizi
                 “modello” a sé stante.                         e  recepiti dal legislatore  nazionale  con  il d.lgs.
                                                                50/2016.”. Ecco, quindi, il riferimento ai “principi
                 Proprio  per  tenere  conto  delle  peculiarità  legate   generali”  ispiratori  delle  Direttive  euro-unitarie,
                 alla  manutenzione  e  sfruttamento  commerciale   trasfusi nel Codice  dei Contratti Pubblici,  ma
                 degli  immobili  pubblici  –  che  comunque  deve   nulla si dice sullo “strumento” utilizzabile, salvo
                 tenere  conto  della  fluttuante  realtà  urbanistica   (poco  oltre)  qualche  accenno  al  modello  della
                 e  socio-economica  in  cui detti immobili sono   “gara informale, previa pubblicazione di un avviso
                 collocati –  occorrerebbe  predisporre  un  modulo   pubblico o manifestazione di interesse”.

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