Page 41 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Il Punto Mediappalti
Apparentemente, dunque, i “beni di natura di gara affine alla concessione, o ad altri modelli
pubblica” (concetto ben più ampio rispetto ai di partenariato pubblico privato, che essendo
“beni demaniali” del primo periodo) concessi in “dedicato” alla rivalutazione e utilizzazione dei beni
“locazione” - anche ai fini della modifica della immobili pubblici, si potrebbe perciò denominare
destinazione d’uso – finalizzata allo sfruttamento “partenariato per la valorizzazione”.
dei beni stessi, non rientrano nel novero delle
“concessioni”. Invero, questa tipologia di “concessione”
non è che la moderna erede dei “programmi
A fortiori, quindi si comprende il dispositivo dell’art. unitari di valorizzazione” e delle “concessioni
10, comma 8, lett. a) della stessa Direttiva, ove si di valorizzazione” che, sempre con particolare
prescrive che “La presente direttiva non si applica riguardo ai beni culturali, erano prototipi di
alle concessioni per: … a) l’acquisto o la locazione, strumenti di partenariato già disciplinati dall’art.
quali che siano le relative modalità finanziarie, di 3-bis nel D.L. n. 351/2001 (convertito con la L.
terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o n. 410/2001), ove si preconizzava di attivare
riguardanti diritti su tali beni;”. meccanismi di sviluppo e trasformazione
urbana con i quali si poteva provvedere anche
Dunque, nel caso in esame si tratterebbe non alla trasformazione in senso imprenditoriale
necessariamente di un “contratto di locazione” dei beni pubblici, garantendone in definitiva la
– inteso nella causa tipica a questo attribuita – conservazione e la fruizione.
ma piuttosto di un modello molto simile a quello Lo stesso iter, poi, è stato ri-editato nella
delle “concessioni” demaniali, ovvero le ben note successiva stagione delle cartolarizzazioni,
“concessioni di valorizzazione”, recentemente avviata con l’art. 58 L. n. 133/2008 – stavolta con
balzate alla ribalta della cronaca – ancora l’importante distinzione che venivano escluse le
risuonano le decisioni “gemelle” dell’Adunanza locazioni dei beni pubblici, affidate all’Agenzia del
Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021, Demanio con l’art. 12 L. n. 111/2011 -.
cui recentemente ha fatto eco la Suprema Corte,
Sez. III con la sentenza n. 15676 del 22 aprile Il semplice meccanismo alla base di queste
2022 - proprio per le medesime problematiche forme di partenariato consiste nell’individuazione
legate alle modalità di attribuzione e di rinnovo di un immobile che necessita di attenzione e
delle stesse. manutenzione, nel consentirne la riqualificazione,
anche riconvertendone l’uso con finalità
In altre parole, quindi, è proprio la natura “ibrida” imprenditoriali ed affidandolo a soggetti privati,
dei contratti di che trattasi, che esula dalla tipicità nel fissare la durata del contratto commisurandola
della locazione, che sembra riproporre le stesse all’equilibrio economico/finanziario degli
tematiche già affrontate dall’Adunanza Plenaria e investimenti effettuati.
dalla Suprema Corte - e dalla Corte di Giustizia
e dall’Autorità Antitrust prima di esse -, quasi Invece, l’Autorità si limita a ricordare: ”in ogni
invogliando l’ANAC ad esprimere anch’essa le sue caso, per quanto concerne l’ambito di applicazione
considerazioni sul punto. oggettiva dell’evidenza pubblica, occorre riferirsi
anche principi generali dei Trattati a tutela
Ma anche l’ANAC non riesce – su questo punto della concorrenza, da cui derivano i principi di
– a fornire indicazioni precise sulle modalità pubblicità, trasparenza, non discriminazione e
da seguire per l’affidamento di questo tipo di mutuo riconoscimento. Tali principi sono stati
“locazioni/concessioni” e così, anche in questa dettati in maniera più specifica delle Direttive del
occasione, traspare l’esigenza di predisporre un 2014 in tema di appalti e concessioni di servizi
“modello” a sé stante. e recepiti dal legislatore nazionale con il d.lgs.
50/2016.”. Ecco, quindi, il riferimento ai “principi
Proprio per tenere conto delle peculiarità legate generali” ispiratori delle Direttive euro-unitarie,
alla manutenzione e sfruttamento commerciale trasfusi nel Codice dei Contratti Pubblici, ma
degli immobili pubblici – che comunque deve nulla si dice sullo “strumento” utilizzabile, salvo
tenere conto della fluttuante realtà urbanistica (poco oltre) qualche accenno al modello della
e socio-economica in cui detti immobili sono “gara informale, previa pubblicazione di un avviso
collocati – occorrerebbe predisporre un modulo pubblico o manifestazione di interesse”.
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