Page 61 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 144 del 30 marzo 2022
PREC 23/2022/S
“Servizio di ristorazione scolastica – CAM - criteri ambientali minimi - mancata osservanza – non conformità”
“Sebbene rientri nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante individuare una
base d’asta congrua e tale da garantire la qualità delle prestazioni, il mancato rispetto dei parametri indicati
dal vigente d.m. 10 marzo 2020 sui criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione rende l’iter logico
seguito dalla stazione appaltante non coerente con la normativa di settore.”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 112 del 9 marzo 2022
PREC 18/2022/L
Della “natura meramente strumentale dell’informatica applicata all’attività della pubblica amministrazione”
“da quanto rappresentato dalla stazione appaltante e dal fornitore della piattaforma di e-procurement, la
comunicazione via PEC è stata inviata automaticamente dal sistema informatico con una finalità diversa da
quella della variazione della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e l’indicazione
errata di tale data sarebbe dovuta a una anomalia, o bug, della quale invero non è stata fornita evidenza
ma che, in assenza di elementi oggettivi che depongano in senso contrario, è data per acquisita ai fini del
presente parere; …. la giurisprudenza amministrativa, con riferimento alle gare svolte con il supporto di
piattaforme informatiche, ha affermato a più riprese che le procedure informatiche applicate ai procedimenti
amministrativi sono da ritenersi collocate in una posizione necessariamente servente rispetto a questi, non
essendo concepibile che l’ordinato svolgimento dei rapporti fra privato e pubblica amministrazione sia
ostacolato da problematiche di tipo tecnico. Dalla natura meramente strumentale dell’informatica applicata
all’attività della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo fa discendere il corollario dell’onere
dell’amministrazione di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici
di cui la stessa si avvale, essendo evidente che l’agevolazione che deriva all’amministrazione, sul fronte
organizzativo interno, dalla gestione digitale dei flussi documentali, deve essere controbilanciato dalla
capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possono verificarsi nell’utilizzo dei sistemi
(Cfr. TAR Puglia, Bari, I, n. 1094/2015; TAR Lombardia, Milano, I, n. 40/2019; Tar Puglia, Lecce, II,
n .977/2019; TAR Puglia, Bari, III, n. 461/2020); … nel caso in esame non pare revocabile in dubbio
che la data da considerare utile al fine della presentazione delle offerte sia quella indicata nella lettera
di invito, e soprattutto nella piattaforma informatica, rimasta immutata dopo la comunicazione. Depone
inequivocabilmente per questa soluzione il principio che orienta l’interpretazione delle eventuali ambiguità
della lex specialis di gara verso l’opzione favorevole alla più ampia partecipazione, in nome del principio
del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale; … Considerato
ulteriormente che il potenziale effetto preclusivo della partecipazione indotto dalla apparente anticipazione
della scadenza in realtà non si è prodotto, perché tutte le imprese invitate, ivi
compreso l’operatore economico istante, hanno potuto presentare regolarmente la propria offerta”
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