Page 61 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Autorità Nazionale Anticorruzione

                 DELIBERA N. 144 del 30 marzo 2022
                 PREC 23/2022/S

                 “Servizio di ristorazione scolastica – CAM - criteri ambientali minimi - mancata osservanza – non conformità”


                 “Sebbene rientri nell’esercizio della discrezionalità tecnica propria della stazione appaltante individuare una
                 base d’asta congrua e tale da garantire la qualità delle prestazioni, il mancato rispetto dei parametri indicati
                 dal vigente d.m. 10 marzo 2020 sui criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione rende l’iter logico
                 seguito dalla stazione appaltante non coerente con la normativa di settore.”




                 Autorità Nazionale Anticorruzione


                 DELIBERA N. 112 del 9 marzo 2022
                 PREC 18/2022/L


                 Della “natura meramente strumentale dell’informatica applicata all’attività della pubblica amministrazione”

                 “da quanto rappresentato dalla stazione appaltante e dal fornitore della piattaforma di e-procurement, la
                 comunicazione via PEC è stata inviata automaticamente dal sistema informatico con una finalità diversa da
                 quella della variazione della data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte e l’indicazione
                 errata di tale data sarebbe dovuta a una anomalia, o bug, della quale invero non è stata fornita evidenza
                 ma che, in assenza di elementi oggettivi che depongano in senso contrario, è data per acquisita ai fini del
                 presente parere;  …. la giurisprudenza amministrativa, con riferimento alle gare svolte con il supporto di
                 piattaforme informatiche, ha affermato a più riprese che le procedure informatiche applicate ai procedimenti
                 amministrativi sono da ritenersi collocate in una posizione necessariamente servente rispetto a questi, non
                 essendo  concepibile  che  l’ordinato  svolgimento  dei  rapporti  fra  privato  e  pubblica  amministrazione  sia
                 ostacolato da problematiche di tipo tecnico. Dalla natura meramente strumentale dell’informatica applicata
                 all’attività della pubblica amministrazione, il giudice amministrativo fa discendere il corollario dell’onere
                 dell’amministrazione di accollarsi il rischio dei malfunzionamenti e degli esiti anomali dei sistemi informatici
                 di cui la stessa si avvale, essendo evidente che l’agevolazione che deriva all’amministrazione, sul fronte
                 organizzativo  interno,  dalla  gestione  digitale  dei  flussi  documentali,  deve  essere  controbilanciato  dalla
                 capacità di rimediare alle occasionali possibili disfunzioni che possono verificarsi nell’utilizzo dei sistemi
                 (Cfr.  TAR  Puglia,  Bari,  I,  n.  1094/2015;  TAR  Lombardia,  Milano,  I,  n.  40/2019;  Tar  Puglia,  Lecce,  II,
                 n  .977/2019;  TAR  Puglia,  Bari,  III,  n.  461/2020);  …  nel  caso  in  esame  non  pare  revocabile  in  dubbio
                 che la data da considerare utile al fine della presentazione delle offerte sia quella indicata nella lettera
                 di invito, e soprattutto nella piattaforma informatica, rimasta immutata dopo la comunicazione. Depone
                 inequivocabilmente per questa soluzione il principio che orienta l’interpretazione delle eventuali ambiguità
                 della lex specialis di gara verso l’opzione favorevole alla più ampia partecipazione, in nome del principio
                 del favor partecipationis e dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale; … Considerato
                 ulteriormente che il potenziale effetto preclusivo della partecipazione indotto dalla apparente anticipazione
                 della scadenza in realtà non si è prodotto, perché tutte le imprese invitate, ivi
                 compreso l’operatore economico istante, hanno potuto presentare regolarmente la propria offerta”






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