Page 48 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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Mediappalti Il Punto
Svolta questa considerazione, il codice dei porta a riconoscere un obbligo di risoluzione
contratti pubblici, in linea con il previgente sul in entrambi i casi. Infatti, quanto alla prima
punto, prevede specifici rimedi di diritto privato ipotesi, si tratta di casi in cui l’operatore, ab
in caso di sopravvenienze, fra cui anche la origine, non avrebbe neanche dovuto essere
carenza sopraggiunta di taluni requisiti di ordine destinatario dell’aggiudicazione, e quindi
generale. tantomeno concludere il contratto, che pertanto
andrà risolto .
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Si tratta della risoluzione e del recesso
contrattuale. Altro rimedio di diritto privato è previsto all’art.
123 del codice, in continuità con il previgente
La risoluzione contrattuale è disciplinata all’art. art. 109, e si tratta del recesso contrattuale.
122 del codice, come già nella previgente art
108, D.lgs. n.50/2016. La norma prevede che l’amministrazione
possa recedere dal contratto, al verificarsi di
Tale disposizione ricollega la risoluzione del determinate condizioni.
contratto di appalto a diverse eventualità, fra
cui il presentarsi delle cause di esclusione di cui Oltre ad una clausola generale di recesso,
all’art. 94, c. 1, del medesimo codice. si prevede un recesso obbligatorio correlato
al sopraggiungere ad una specifica causa
In specie, l’art. 122, c. 1, lett. c, fa riferimento ai di esclusione cd. automatica, quale la
casi in cui vi fosse la sentenza o il decreto penale sopravvenienza – rispetto alla stipula del
di condanna, definitivi, per i reati di cui all’art. 94, contratto – della comunicazione antimafia e
c. 1, già al momento dell’aggiudicazione. Quindi dell’informazione antimafia interdittiva.
fa riferimento ai casi in cui l’operatore avrebbe
dovuto essere escluso già in sede di gara, e non Si tratta di casi in cui emerge un’incapacità
giungere neanche all’aggiudicazione. originaria a contrarre con la P.A., che impone
l’interruzione immediata dei rapporti con tale
In tali casi il comma primo della norma prevede soggetto e non solo rispetto ai contratti pro
che “le stazioni appaltanti possono risolvere” il futuro .
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contratto di appalto.
Queste ipotesi di recesso obbligato sono
Ulteriormente, l’art. 122, c. 2, lett. b, prevede contemperate con la possibilità di proseguire
che “le stazioni appaltanti risolvono” il contratto il rapporto contrattuale ai sensi dell’art. 94, c.
di appalto nel caso in cui si abbia una sentenza di 3, del codice antimafia in ragione: dello stato
condanna definitiva ex art. 94, c. 1, o un adottato dell’esecuzione dell’opera, particolarmente
provvedimento definitivo di applicazione di una inoltrato, e prossimo alla sua ultimazione; della
o più misure di prevenzione antimafia, qualora particolare essenzialità della fornitura e del
queste due situazioni dovessero presentarsi a servizio per il soddisfacimento dell’interesse
seguito della stipula del contratto. pubblico, non risultando possibile la sostituzione
del contraente in tempi rapidi. In questi casi,
Nonostante l’interpretazione letterale la stazione appaltante dovrà fornire adeguata
porterebbe a riconoscere nel primo caso una motivazione circa l’interesse pubblico, e le
facoltà di risoluzione e nel secondo caso una esigenze, che giustificano, a suo dire, la
risoluzione doverosa, l’argomento sistematico prosecuzione del rapporto contrattuale.
22. Cfr. D. RIGACCI, La risoluzione, il recesso e le problematiche correlate, in Commentario al nuovo
codice dei contratti pubblici (a cura di CARTEI G. F., IARIA D.), Editoriale Scientifica, Napoli, 2023, p.
855.
23. Ibidem, p. 853.
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