Page 50 - MediAppalti, Anno XV - N. 2
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Mediappalti Il Punto
termine per la presentazione delle offerte, b) Con riferimento ai casi in cui la causa
preservando così sia il principio generale per cui di esclusione si sia verificata dopo la
i requisiti devono essere posseduti al momento presentazione delle offerte.
di presentazione di queste, che la par conditio
fra gli operatori (prospettandosi potenziali In tal caso, l’operatore economico è chiamato
favoritismi per chi avesse beneficiato dell’istituto a adottare e comunicare le misure salvifiche,
oltre tale termine) . rendendo edotta l’amministrazione appaltante.
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Questo faceva sì che le misure adottate in seguito
a tale limite temporale semmai avrebbero In entrambi i casi alla misura adottata conseguirà
determinato un riacquisto dell’affidabilità, la salvezza, quindi la non esclusione, soltanto
per l’operatore, soltanto pro futuro, ma non a seguito della valutazione discrezionale della
certamente per la gara in corso . stazione appaltante, ex art. 96, c. 6, conclusasi
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positivamente, in merito alla tempestività –
Il nuovo codice dei contratti pubblici, anche parametro innovativo rispetto al previgente
accogliendo un recente orientamento codice che non si pronunciava sullo spettro
giurisprudenziale , risolve ogni dubbio sul temporale – e alla sufficienza (ogni volta
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punto, chiarendo che il termine di presentazione ponderata a seconda della gravità e delle
delle offerte non è più una barriera invalicabile circostanze caratterizzanti il reato o l’illecito).
perché possa farsi ricorso al meccanismo,
purché comunque l’attivazione del self cleaning Nel caso opposto in cui tale vaglio dovesse
allunghi i tempi della gara , infatti quale avere esito negativo, quindi l’amministrazione
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clausola di chiusura, al comma 5 dell’art. 96, scegliesse la conseguenza, comunque,
si prevede che “in nessun caso l’aggiudicazione espulsiva, dovrà adeguatamente motivare le
può subire dilazioni in ragione dell’adozione proprie ragioni all’operatore, in garanzia del
delle misure”. contraddittorio .
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Per cui, ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, al self
cleaning potrà farsi ricorso in due momenti: 4. Il silenzio-assenso nella procedura
di verifica introdotto dal correttivo.
a) Con riferimento ai casi in cui la causa
di esclusione si sia verificata prima Sulla verifica dei requisiti in sede di gara è
della presentazione delle offerte. intervenuto recentemente il cd. correttivo,
In tale ipotesi, l’operatore, contestualmente approvato con D.Lgs. n. 209/2024, introducendo
alla presentata offerta, deve adempiere due il comma 3 bis all’art. 99.
oneri, quali comunicare la specifica causa
di esclusione presentatasi e comprovare La norma ha introdotto l’istituto del silenzio-
la misura adottata oppure, quantomeno, assenso relativamente alla verifica dei requisiti
l’impossibilità di adottarla entro tale al verificarsi di determinate condizioni, in favore
momento. della speditezza dell’aggiudicazione, come
30. Cfr. L. R. PERFETTI, Codice dei contratti pubblici commentato – D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36, Padova,
Wolters Kluwer, 2023, p. 645.
31. TAR Toscana, Sez. II, sentenza n. 77, 19 gennaio 2021; Cons. St., Sez. III, sentenza n. 198, 11
gennaio 2022.
32. Cons. St., Sez. III, sentenza n. 1700, 20 febbraio 2023.
33. Cfr. F. TAORMINA, Cause di esclusione, 2023, p. 5, disponibile qui: link
34. Cfr. F. CARINGELLA, Nuovo codice dei contratti pubblici, Milano, Giuffré, 2023, p. 641.
35. Cfr. M. GIUSTINIANI, Il nuovo codice dei contratti pubblici prima e dopo la riforma, Napoli, Dike
giuridica, Napoli, 2023, p. 304.
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