Page 45 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Il Punto Mediappalti
Con la richiamata pronuncia è stato quindi ritenuto per effetto delle modifiche apportate all’art.
ammissibile il risarcimento della posizione 245-quinquies del D.Lgs. 163/2006 (il quale nella
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giuridica soggettiva corrispondente versione originaria prevedeva il risarcimento dei
all’interesse legittimo, benchè con la danni per il solo “avente titolo all’aggiudicazione”),
precisazione per cui non si possa approdare ad una nella trasposizione della disciplina nell’ambito
indiscriminata risarcibilità degli interessi legittimi dell’art. 124 c.p.a. .
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come categoria generale, bensì si possa pervenire
al risarcimento soltanto nel caso in cui l’attività Proprio il richiamo alla fattispecie dell’articolo 2043
illegittima della Pubblica Amministrazione abbia c.c. nella citata sentenza delle Sezioni Unite e dal
determinato la lesione dell’interesse al bene della legislatore nell’articolo 30 c.p.a. e poi nell’art. 124
vita al quale l’interesse legittimoeffettivamente si c.p.a. ha portato l’orientamento giurisprudenziale
collega. maggioritario ad inquadrare la responsabilità
amministrativa nell’alveo della responsabilità
Detta storica pronuncia ha consentito il superamento aquiliana (extracontrattuale).
dell’interpretazione restrittiva
delle fattispecie di responsabilità Nell’ambito del diritto Uno dei principali profili
extracontrattuale “privatistica” applicativi nell’ambito del
ai sensi dell’articolo 2043 c.c. amministrativo il diritto amministrativo, a far
oggetto di risarcimento, fino riconoscimento della data dalla suddetta storica
a giungere alla codificazione risarcibilità della pronuncia, è stato quello relativo
dell’azione risarcitoria si sensi perdita di chance all’ammissibilità del risarcimento
dell’articolo 30 c.p.a. , il quale è di derivazione del danno da chance perduta in
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riprende le medesime locuzioni giurisprudenziale. relazione alla posizione giuridica
contenute all’articolo 2043 c.c. di interesse legittimo.
ai fini della richiesta di ristoro di
danno ingiusto per la lesione di
un interesse legittimo. 1. La lesione della chance
La risarcibilità della perdita di chance, Il concetto di “lesione della chance” è stato
riconosciuta in ambito giurisprudenziale già impiegato in giurisprudenza amministrativa
prima dell’emanazione del Codice del Processo allo scopo di riconoscere una qualche tutela –
Amministrativo, con esplicito riferimento alla seppur per equivalente – a fronte delle deluse
materia degli appalti è stata poi codificata aspettative del privato in ragione dell’illegittimo
1. Articolo 30 (Azione di condanna) c.p.a. «...2. Può essere chiesta la condanna al risarcimento del
danno ingiusto derivante dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal mancato esercizio di
quella obbligatoria. Nei casi di giurisdizione esclusiva può altresì essere chiesto il risarcimento del danno da
lesione di diritti soggettivi. Sussistendo i presupposti previsti dall’articolo 2058 del codice civile, può essere
chiesto il risarcimento del danno in forma specifica. 3. La domanda di risarcimento per lesione di interessi
legittimi è proposta entro il termine di decadenza di centoventi giorni decorrente dal giorno in cui il fatto
si è verificato ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva direttamente da questo. Nel
determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo
delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria
diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti.…».
2. Articolo 245-quinquies (Tutela in forma specifica e per equivalente) D.Lgs. n. 163/2006«1. La
tutela in forma specifica e per equivalente è disciplinata dal codice del processo amministrativo».
3. Articolo 124 (Tutela in forma specifica e per equivalente) c.p.a.«1. L’accoglimento della domanda
di conseguire l’aggiudicazione e il contratto è comunque condizionato alla dichiarazione di inefficacia del
contratto ai sensi degli articoli 121, comma 1, e 122. Se il giudice non dichiara l’inefficacia del contratto
dispone il risarcimento del danno per equivalente, subito e provato. 2. La condotta processuale della parte
che, senza giustificato motivo, non ha proposto la domanda di cui al comma 1, o non si è resa disponibile
a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile».
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