Page 58 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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                 Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 26/4/2022, n. 7

                 “la “garanzia  provvisoria”  a  corredo  dell’offerta  «copre  la mancata  sottoscrizione del contratto  dopo
                 l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)» – delinea un sistema di garanzie che
                 si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il contratto e non anche al periodo compreso
                 tra la “proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione”


                 “La  questione  posta  all’esame  dell’Adunanza  Plenaria  attiene  all’ambito  di  operatività  della  “garanzia
                 provvisoria”,  che  correda  l’offerta  dei  partecipanti  alla  procedura  di  gara,  al  fine  di  stabilire  se  essa
                 copra soltanto i “fatti” che si verificano nel periodo compreso tra l’aggiudicazione e il contratto ovvero
                 se si estenda anche a quelli che si verificano nel periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e
                 l’aggiudicazione. … Sul piano dell’interpretazione letterale, il comma 6 dell’art. 93 del decreto legislativo
                 n. 50 del 2016 è chiaro nello stabilire che «la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo
                 l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario (…)». Il riferimento sia all’aggiudicazione,
                 quale  provvedimento  finale  della  procedura  amministrativa,  sia  al  «fatto  riconducibile  all’affidatario»  e
                 non anche al concorrente destinatario della “proposta di aggiudicazione” rende palese il significato delle
                 parole utilizzate dal legislatore nel senso di delimitare l’operatività della garanzia al momento successivo
                 all’aggiudicazione  (in  questo  senso  anche  Cons.  Stato,  sez.  IV,  15  dicembre  2021,  n.  8367,  che  ha
                 esaminato una questione analoga a quella in esame, con decisione, però, assunta successivamente alla
                 camera di consiglio con cui è stata disposta la remissione all’Adunanza Plenaria). Il comma 9 dello stesso
                 art. 93 prevede, inoltre, che «la stazione appaltante, nell’atto con cui comunica l’aggiudicazione ai non
                 aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia» prestata a corredo
                 dell’offerta. … l’Adunanza Plenaria afferma il seguente principio di diritto: il comma 6 dell’art. 93 del decreto
                 legislativo n. 50 del 2016 – nel prevedere che la “garanzia provvisoria” a corredo dell’offerta «copre la
                 mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario
                 (…)» – delinea un sistema di garanzie che si riferisce al solo periodo compreso tra l’aggiudicazione ed il
                 contratto e non anche al periodo compreso tra la “proposta di aggiudicazione” e l’aggiudicazione.”




                 Consiglio di Stato, Sez. III, 14/04/2022, n. 2819


                 La nomina dei commissari di gara non necessità di un vero e proprio “regolamento”

                 “L’ultima disposizione applicabile ratione temporis che si è occupata della materia, il c.d. “Sblocca Cantieri”
                 (di cui al d.l. n. 32 del 2019, conv. con mod. in l. n. 55 del 2019), all’art. 1, comma 1, lett. c), della l. n.
                 55 del 2019, nel prevedere la sospensione, fino al 31 dicembre 2020 (prorogata al 31 dicembre 2021),
                 dell’obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti dall’Albo gestito dall’ANAC (art. 77, comma 3, e art.
                 78 del d. lgs. n. 50 del 2016), ha mantenuto fermo il solo obbligo «di individuare i commissari secondo
                 regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante». … Al
                 riguardo, questa stessa sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4865 del 10 luglio 2019 (ma v.
                 già Cons. St., sez. III, 11 gennaio 2019, n. 276), aveva già chiarito che la norma codicistica (combinato
                 disposto degli artt. 77 e 78 del d. lgs. n. 50 del 2016) non deve essere interpretata letteralmente come
                 necessità di un vero e proprio “regolamento” in quanto ciò che rileva, sotto il profilo sostanziale, è che
                 la Commissione di gara risulti oggettivamente costituita secondo regole di trasparenza e competenza e
                 che la stazione appaltante dia adeguato conto, nella determina di nomina, delle motivazioni sottese alla
                 stessa. … L’assenza di criteri previamente stabiliti non determina mai, ex se, l’illegittimità della nomina
                 della Commissione, poiché «occorre dimostrare che, in concreto, siano totalmente mancate le condizioni
                 di trasparenza e competenza».”

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