Page 59 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 Consiglio di Stato, Sez. V, 11/04/2022, n. 2709

                 Sulla risarcibilità del danno per perdita di chance di aggiudicazione


                 “secondo la costante giurisprudenza in materia “la risarcibilità della “chance” di aggiudicazione è ammissibile
                 solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio
                 sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la “chance” di ottenere l’utilità perduta
                 resti nel novero della mera possibilità (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 15 n. 3147) ... Ed invero
                 come chiarito anche da ultimo da Cons. giust. amm. Sicilia, 15 ottobre 2020, n. 914 “ai fini della risarcibilità
                 di una perdita di chance la giurisprudenza insegna, infatti, che la relativa tecnica risarcitoria garantisce
                 l’accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un’apprezzabile
                 consistenza, di solito indicata dalle formule “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di
                 conseguire il bene della vita sperato; e che in caso di mera “possibilità” vi è solo un ipotetico danno, non
                 meritevole di reintegrazione poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa
                 di fatto (C.d.S., sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845; IV, 23 settembre 2019, n. 6319; III, 27 novembre
                 2017, n. 5559); l’accoglimento della relativa domanda esige, pertanto, che sia stata fornita la prova, anche
                 presuntiva,  dell’esistenza  di  elementi  oggettivi  dai  quali  desumere,  in  termini  di  certezza  o  di  elevata
                 probabilità, ma non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass.
                 civ., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9571; Sez. lavoro, 11 ottobre 2017, n. 23862)”.”





                 Consiglio di Stato, Sez. V, 05/04/2022, n. 2529

                 “l’operazione … volta a colmare l’omessa indicazione del prezzo unitario offerto per la singola opzione, non
                 configura affatto mera rettifica di errore materiale”

                 “Nel caso di specie l’operazione prospettata dall’appellante, volta a colmare l’omessa indicazione del prezzo
                 unitario offerto per la singola opzione, non configura affatto mera rettifica di errore materiale che, come
                 evidenziato,  non  può  sostanziarsi  in  operazioni  manipolative  e  di  adattamento  dell’offerta,  risultando
                 altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza
                 (cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n.
                 889): la volontà dell’offerente non può qui essere ricostruita né mediante l’operazione aritmetica descritta
                 nell’appello né attraverso il mero riferimento al contesto stesso degli atti di gara; tantomeno può essere
                 desunta da un’interpretazione sistematica e complessiva dell’offerta alla luce del prezzo indicato per le altre
                 opzioni internet ivi presenti.”























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