Page 59 - MediAppalti, Anno XII - N. 3
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Pareri & Sentenze Mediappalti
Consiglio di Stato, Sez. V, 11/04/2022, n. 2709
Sulla risarcibilità del danno per perdita di chance di aggiudicazione
“secondo la costante giurisprudenza in materia “la risarcibilità della “chance” di aggiudicazione è ammissibile
solo allorché il danno sia collegato alla dimostrazione di una seria probabilità di conseguire il vantaggio
sperato, dovendosi, per converso, escludere la risarcibilità allorché la “chance” di ottenere l’utilità perduta
resti nel novero della mera possibilità (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 23 giugno 15 n. 3147) ... Ed invero
come chiarito anche da ultimo da Cons. giust. amm. Sicilia, 15 ottobre 2020, n. 914 “ai fini della risarcibilità
di una perdita di chance la giurisprudenza insegna, infatti, che la relativa tecnica risarcitoria garantisce
l’accesso al risarcimento per equivalente solo se la chance abbia effettivamente raggiunto un’apprezzabile
consistenza, di solito indicata dalle formule “probabilità seria e concreta” o anche “elevata probabilità” di
conseguire il bene della vita sperato; e che in caso di mera “possibilità” vi è solo un ipotetico danno, non
meritevole di reintegrazione poiché in pratica nemmeno distinguibile dalla lesione di una mera aspettativa
di fatto (C.d.S., sez. V, 15 novembre 2019, n. 7845; IV, 23 settembre 2019, n. 6319; III, 27 novembre
2017, n. 5559); l’accoglimento della relativa domanda esige, pertanto, che sia stata fornita la prova, anche
presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata
probabilità, ma non di mera potenzialità, l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (Cass.
civ., Sez. I, 13 aprile 2017, n. 9571; Sez. lavoro, 11 ottobre 2017, n. 23862)”.”
Consiglio di Stato, Sez. V, 05/04/2022, n. 2529
“l’operazione … volta a colmare l’omessa indicazione del prezzo unitario offerto per la singola opzione, non
configura affatto mera rettifica di errore materiale”
“Nel caso di specie l’operazione prospettata dall’appellante, volta a colmare l’omessa indicazione del prezzo
unitario offerto per la singola opzione, non configura affatto mera rettifica di errore materiale che, come
evidenziato, non può sostanziarsi in operazioni manipolative e di adattamento dell’offerta, risultando
altrimenti violati la par condicio, l’affidamento nelle regole di gara e le esigenze di trasparenza e certezza
(cfr. ex multis, Cons. Stato, Sez. III, 20 marzo 2020, n. 1998; Cons. Stato, Sez. VI, 13 febbraio 2013, n.
889): la volontà dell’offerente non può qui essere ricostruita né mediante l’operazione aritmetica descritta
nell’appello né attraverso il mero riferimento al contesto stesso degli atti di gara; tantomeno può essere
desunta da un’interpretazione sistematica e complessiva dell’offerta alla luce del prezzo indicato per le altre
opzioni internet ivi presenti.”
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